Commission Regulation (EU) 2016/1814 of 13 October 2016 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for steviol glycosides (E 960) (Text with EEA relevance)

Published date14 October 2016
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 278, 14 October 2016
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14.10.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 278/37

REGOLAMENTO (UE) 2016/1814 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2016

che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dei glicosidi dello steviolo (E 960)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(2) Tali specifiche possono essere aggiornate conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(3) Il 13 novembre 2013 è stata presentata una domanda di modifica delle specifiche dell'additivo alimentare glicosidi dello steviolo (E 960). La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
(4) Secondo le specifiche vigenti le preparazioni di glicosidi dello steviolo (E 960) contengono, sulla sostanza secca, non meno del 95 % dei seguenti dieci glicosidi dello steviolo: stevioside, rebaudiosidi A, B, C, D, E e F, steviolbioside, rubusoside e dulcoside. Secondo le specifiche inoltre le preparazioni/il prodotto finale sono costituiti principalmente (almeno per il 75 %) da stevioside e/o rebaudioside A.
(5) Il richiedente chiede che il rebaudioside M sia aggiunto all'elenco dei glicosidi dello steviolo autorizzati come ulteriore glicoside che può essere incluso nel tenore non inferiore al 95 % (contenuto totale di glicosidi dello steviolo). Il richiedente chiede inoltre che la quantità minima del 75 % di stevioside e/o rebaudioside A sia soppressa, ossia che venga modificata la «definizione» di glicosidi dello steviolo.
(6) Il richiedente chiede anche che vengano ampliati gli elenchi dei nomi chimici, dei pesi molecolari e dei numeri CAS al fine di includervi, oltre allo stevioside e al rebaudioside A, gli altri nove glicosidi dello steviolo. Il rebaudioside M dovrebbe inoltre essere aggiunto all'elenco delle formule molecolari. Per tenere conto del maggiore potere dolcificante del rebaudioside M, la «Descrizione» dei glicosidi dello steviolo dovrebbe essere modificata.
(7) Poiché lo stevioside e il rebaudioside A non necessariamente sono i principali glicosidi dello steviolo, il criterio relativo allo stevioside e al rebaudioside A nella «Identificazione» dei glicosidi dello steviolo dovrebbe essere eliminato dalle specifiche.
(8) Secondo le informazioni fornite dal richiedente, è stato messo a punto un processo di produzione che consente l'isolamento selettivo del rebaudioside M che permette la produzione di preparazioni di glicosidi dello steviolo arricchite specificamente di rebaudioside M, a varie concentrazioni (dal 50 % a quasi il 100 %). Secondo il richiedente il materiale di partenza per la produzione di estratti di glicosidi dello steviolo contenenti almeno il 50 % di rebaudioside M è costituito unicamente da foglie della pianta Stevia rebaudiana Bertoni. Il processo di fabbricazione è simile al metodo generale di estrazione dei glicosidi dello steviolo di S. rebaudiana già esaminato dall'EFSA nel 2010 (4).
(9) Nel nuovo processo di produzione le foglie di stevia frantumate vengono sottoposte a estrazione con acqua calda e l'estratto ottenuto viene sottoposto a isolamento e purificazione (mediante cromatografia a scambio ionico). A questa prima fase seguono ulteriori fasi di purificazione, comprese ulteriori e ripetute fasi di ricristallizzazione e separazione. Manipolando tali fasi di purificazione (vale a dire il numero specifico delle fasi di cristallizzazione, la concentrazione del solvente e la temperatura e la durata del processo), il produttore è in grado di cristallizzare selettivamente una preparazione ricca di rebaudioside M. Il processo di produzione comporta inoltre l'uso di solventi (etanolo e metanolo) il cui uso è attualmente ammesso nella fabbricazione di preparazioni di glicosidi dello steviolo.
(10) Tale processo di produzione dà luogo a una preparazione che contiene il 95 % di glicosidi dello steviolo e in cui il rebaudioside M rappresenta più del 50 % del prodotto finito, mentre il resto è costituito dai seguenti dieci glicosidi dello steviolo in qualsiasi combinazione e rapporto: stevioside, rebaudiosidi
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