Commission Regulation (EU) 2016/1726 of 27 September 2016 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards carvone, diammonium phosphate, Saccharomyces cerevisiae strain LAS02 and whey (Text with EEA relevance)
Published date | 28 September 2016 |
Subject Matter | Foodstuffs,Approximation of laws,Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 261, 28 September 2016 |
28.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 261/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1726 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2016
che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze carvone, fosfato diammonico, Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 e siero di latte
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Per le sostanze carvone, fosfato diammonico, Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 e siero di latte non erano stati fissati livelli massimi di residui (LMR) specifici. Poiché tali sostanze non erano incluse nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il valore per difetto di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. |
(2) | Per quanto riguarda la sostanza carvone, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso (2) che è opportuno inserire il carvone (d-/l-carvone in rapporto di almeno 100:1) nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) | Il fosfato diammonico è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). In considerazione del proprio regolamento di esecuzione (UE) 2016/548 (4), la Commissione ritiene opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(4) | Per quanto riguarda la sostanza Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02, l'Autorità ha concluso (5) che è opportuno inserirla nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(5) | Il siero di latte è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. In considerazione del proprio regolamento di esecuzione (UE) 2016/560 (6), la Commissione ritiene opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(6) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(7) | Le misure di cui al presente |
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