Règlement (UE) 2016/1776 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation du sucralose (E 955) comme exhausteur de goût dans les chewing-gums avec sucres ajoutés ou polyols (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date07 October 2016
Subject Mattersanità pubblica,alimentari,tutela dei consumatori,santé publique,denrées alimentaires,protection des consommateurs
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 272, 7 ottobre 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 272, 7 octobre 2016
L_2016272IT.01000201.xml
7.10.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 272/2

REGOLAMENTO (UE) 2016/1776 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2016

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
(2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(3) Il 19 gennaio 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
(4) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) dell'Unione europea ha valutato il sucralosio nel 2000 e ha stabilito che la dose giornaliera ammissibile (DGA) è pari a 15 mg/kg di peso corporeo al giorno (3).
(5) L'uso di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli aumenta l'intensità complessiva del gusto delle gomme da masticare (chewing-gum) e conserva tale intensità durante la masticazione per un periodo di tempo più lungo rispetto ad altre formulazioni di additivi alimentari. La maggiore intensità dell'aroma e la sua persistenza durante la masticazione aumentano la soddisfazione del consumatore.
(6) L'autorizzazione all'uso di sucralosio in quantità pari a 1 200 mg/kg nelle gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli determinerebbe un'assunzione di E955 entro i seguenti limiti:
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