Règlement (UE) 2016/1776 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation du sucralose (E 955) comme exhausteur de goût dans les chewing-gums avec sucres ajoutés ou polyols (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Published date | 07 October 2016 |
Subject Matter | sanità pubblica,alimentari,tutela dei consumatori,santé publique,denrées alimentaires,protection des consommateurs |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 272, 7 ottobre 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 272, 7 octobre 2016 |
7.10.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 272/2 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1776 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2016
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. |
(2) | Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(3) | Il 19 gennaio 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(4) | Il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) dell'Unione europea ha valutato il sucralosio nel 2000 e ha stabilito che la dose giornaliera ammissibile (DGA) è pari a 15 mg/kg di peso corporeo al giorno (3). |
(5) | L'uso di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli aumenta l'intensità complessiva del gusto delle gomme da masticare (chewing-gum) e conserva tale intensità durante la masticazione per un periodo di tempo più lungo rispetto ad altre formulazioni di additivi alimentari. La maggiore intensità dell'aroma e la sua persistenza durante la masticazione aumentano la soddisfazione del consumatore. |
(6) | L'autorizzazione all'uso di sucralosio in quantità pari a 1 200 mg/kg nelle gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli determinerebbe un'assunzione di E955 entro i seguenti limiti: |
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