Commission Regulation (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for captan, propiconazole and spiroxamine in or on certain products (Text with EEA relevance)

Published date30 March 2016
Subject MatterApproximation of laws,Foodstuffs,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 79, 30 March 2016
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30.3.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 79/10

REGOLAMENTO (UE) 2016/452 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2016

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di captano, propiconazolo e spiroxamina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Per le sostanze captano, propiconazolo e spiroxamina i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) Per la sostanza captano l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (2). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti vegetali e ha raccomandato di aumentare o mantenere invariati gli LMR vigenti per alcuni prodotti. L'Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, fragole, more di rovo, lamponi, mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina e pomodori alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per mandorle, uve da tavola, uve da vino, patate, cetrioli, meloni, scarola, porri, mais e sorgo l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
(3) Per la sostanza propiconazolo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (3).Per quanto concerne gli LMR per pompelmi, limoni, limette, mandarini, mele, albicocche, uve da tavola e da vino, banane, semi di colza, orzo in chicchi, avena in chicchi, riso in chicchi, segale in chicchi, frumento in chicchi, barbabietole da zucchero (radice), muscolo e grasso suino, muscolo e grasso bovino, muscolo e grasso ovino, muscolo e grasso caprino, muscolo e grasso di pollame, latte di bovini, pecora e capra e uova di volatili, essa ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto concerne gli LMR per mandorle, ciliegie, prugne, fragole, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina, peperoni, cetrioli, carciofi, semi di arachide e tè l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
(4) Per la sostanza spiroxamina l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (4). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per uve da tavola e da vino, banane, orzo, avena, frumento, muscolo, grasso e fegato di pollame e uova di volatili alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Poiché è opportuno stabilire la definizione del residuo per i prodotti di origine animale come «acido carbossilico di spiroxamina metabolita M06, espresso come spiroxamina (somma di isomeri)», sono disponibili sufficienti informazioni per determinare gli LMR per muscolo, grasso, fegato e rene suino, muscolo, grasso, fegato e rene bovino, muscolo, grasso, fegato e rene ovino, muscolo, grasso, fegato e rene caprino, latte di bovini, pecora e capra. Poiché gli LMR per orzo e avena pari a 0,4 mg/kg si basano su una buona pratica agricola che non è più suffragata da studi, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere ridotti a 0,05 mg/kg.
(5) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(6) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare specifici limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
(7) Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(8) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio. Sono pervenute osservazioni da diversi paesi terzi in merito alla nuova definizione del residuo e all'LMR per il captano nelle uve da vino. È opportuno mantenere temporaneamente la definizione del residuo e l'LMR vigenti in modo da consentire la produzione di dati sul residuo per quanto riguarda le uve da vino compatibili con la definizione del residuo recentemente proposta. Tale LMR sarà riesaminato, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(9) Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(10) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.
(11) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 19 ottobre 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 ottobre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for captan according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il captano in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. «EFSA Journal» 2014; 12(4):3663, [55 pagg.].

(3) Autorità europea per la sicurezza...

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