Commission Regulation (EU) 2016/1016 of 17 June 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ethofumesate, etoxazole, fenamidone, fluoxastrobin and flurtamone in or on certain products (Text with EEA relevance)

Published date29 June 2016
Subject MatterPlant health legislation,Foodstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 172, 29 June 2016
L_2016172IT.01002201.xml
29.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 172/22

REGOLAMENTO (UE) 2016/1016 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di etofumesato, etossazolo, fenamidone, fluoxastrobin e flurtamone in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Per le sostanze etofumesato, etossazolo, fenamidone e flurtamone i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il fluoxastrobin gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) Per l'etofumesato l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). L'Autorità ha proposto di modificare la definizione dei residui e ha concluso che per quanto concerne gli LMR per bietole rosse, spinaci, cicoria Witloof/cicoria belga, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, fagioli con baccello, piselli (secchi), infusioni di erbe da fiori, infusioni di erbe da foglie, spezie da radici, barbabietola da zucchero, radici di cicoria, suini (carne, grasso, fegato e reni), bovini (carne, grasso, fegato e reni), ovini (carne, grasso, fegato e reni), caprini (carne, grasso, fegato e reni), latte (di bovini, ovini e caprini), mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o al livello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(3) Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(4) Per l'etossazolo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). L'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti per diversi prodotti e di diminuirli per la frutta a guscio, le prugne, i pomodori e le melanzane e ha concluso che per quanto concerne gli LMR per i semi di cotone mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tale LMR sarà riesaminato, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(5) Per il fenamidone l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). L'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti per diversi prodotti e di diminuirli per le patate e la cicoria Witloof/cicoria belga e ha concluso che per quanto concerne gli LMR per fragole, meloni, dolcetta/valerianella, lattughe, scarola e rucola, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(6) Per il fluoxastrobin l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5), ha proposto di modificare la definizione dei residui. L'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti per diversi prodotti e di diminuirli per cipolle, segale e frumento. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per orzo, avena, fegato e grasso da bovini, ovini e caprini, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per gli altri prodotti di origine animale, ad esclusione di fegato e grasso da bovini, ovini e caprini non era disponibile alcuna informazione e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
(7) Per il flurtamone l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per piselli, semi di girasole, orzo, avena, segale e frumento.
(8) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(9) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari riguardo ai metodi di analisi. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che per determinate sostanze o combinazioni di prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione e che le definizioni dei residui dovrebbero essere aggiornate in modo da rispecchiare progresso e fattibilità tecnici.
(10) Le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame.
(11) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(13) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.
(14) Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento rimane applicabile ai prodotti fabbricati prima del 19 gennaio 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ethofumesate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di etofumesato vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(11):2959.

(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for etoxazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di etossazolo vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n...

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