Commission Regulation (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for atrazine in or on certain products (Text with EEA relevance)
Published date | 24 March 2016 |
Subject Matter | Foodstuffs,Approximation of laws,Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 78, 24 March 2016 |
24.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 78/34 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/440 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2016
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17 e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | I livelli massimi di residui (LMR) per l'atrazina sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) | Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti atrazina sono state revocate e, in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, è opportuno che gli LMR fissati per tale sostanza attiva negli allegati II e III siano soppressi. |
(3) | A norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», di fornire un parere scientifico sugli LMR provvisori fissati per i cereali, a seguito di una richiesta di tolleranza all'importazione presentata dall'Argentina. Sulla scorta delle sperimentazioni sui residui presentate dal richiedente a sostegno dell'impiego di atrazina sul granturco in conformità alle buone pratiche agricole argentine, l'Autorità ha concluso (2) che gli LMR per l'atrazina nei cereali dovrebbero essere ridotti a un livello di 0,05 mg/kg. Tale livello corrisponde al pertinente limite di determinazione vigente per l'atrazina nei prodotti di origine vegetale. Gli LMR proposti non comportano un rischio per la salute dei consumatori europei. |
(4) | I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(5) | Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(6) | Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR introdotta dal presente regolamento e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(7) | Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(8) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 13 ottobre 2016.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 ottobre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Reasoned opinion on the setting of a new maximum residue level for atrazine in cereals (Parere motivato sulla fissazione di un nuovo livello massimo di residui per l'atrazina nei cereali). EFSA Journal 2015;13(6):4126 [21 pag.].
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) | nell'allegato II, la colonna relativa all'atrazina è soppressa; |
2) | nell'allegato III, parte B, la colonna relativa all'atrazina è soppressa; |
3) | nell'allegato V, è aggiunta la colonna seguente relativa all'atrazina: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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