Commission Regulation (EU) 2017/1016 of 14 June 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benzovindiflupyr, chlorantraniliprole, deltamethrin, ethofumesate, haloxyfop, Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1, oxathiapiprolin, penthiopyrad, pyraclostrobin, spirotetramat, sunflower oil, tolclofos-methyl and trinexapac in or on certain products (Text with EEA relevance. )

Published date21 June 2017
Subject MatterFoodstuffs,Approximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 159, 21 June 2017
L_2017159IT.01000101.xml
21.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 159/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/1016 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2017

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzovindiflupir, clorantraniliprolo, deltametrina, etofumesato, alossifop, virus del mosaico del pepino isolato blando VC1, virus del mosaico del pepino isolato blando VX1, oxathiapiprolin, penthiopyrad, piraclostrobin, spirotetrammato, olio di girasole, tolclofos-metile e trinexapac in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze benzovindiflupir, deltametrina, etofumesato, alossifop, piraclostrobin, tolclofos-metile e trinexapac sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze clorantraniliprolo, penthiopyrad e spirotetrammato sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per le sostanze virus del mosaico del pepino isolato blando VC1, virus del mosaico del pepino isolato blando VX1, oxathiapiprolin e olio di girasole non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
(2) Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva deltametrina su sedani, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze e rabarbaro, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3) Per quanto riguarda l'alossifop, è stata presentata una domanda simile per prezzemolo a grossa radice e porri. Per quanto riguarda il penthiopyrad, è stata presentata una domanda simile per albicocche, pesche, orzo e avena. Per quanto riguarda il piraclostrobin, è stata presentata una domanda simile per sedano rapa, spinaci, foglie di bietole da costa e di barbabietole, cicoria Witloof, fagioli e piselli con baccello, piselli (senza baccello), sedani e finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze. Per quanto riguarda lo spirotetrammato, è stata presentata una domanda simile per melograni, «altri ortaggi a radice e tubero» e radici di cicoria. Per quanto riguarda il tolclofos-metile, è stata presentata una domanda simile per le patate.
(4) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 sono state presentate una domanda per il benzovindiflupir usato su pomacee, uve da vino, patate, «ortaggi a radice e tubero tropicali», topinambur, solanacee, cucurbitacee, legumi da granella, semi di lino, semi di papavero, semi di colza, semi di senape, semi di cotone, semi di camelina/dorella, orzo, mais, avena, segale, frumento, zenzero, curcuma e presente nel fegato di ruminanti e una domanda per il trinexapac usato sui semi di papavero. I richiedenti sostengono che gli impieghi autorizzati di tali sostanze su questi prodotti in America settentrionale e in Australia determinano residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.
(5) Conformemente all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in data 27 giugno 2016 il Regno Unito ha informato la Commissione di avere autorizzato l'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva clorantraniliprolo per l'uso sul luppolo, a seguito della comparsa improvvisa di una specie di lepidotteri. Tale autorizzazione è apparsa necessaria a causa del fatto che l'insorgenza dell'infestazione di lepidotteri non poteva essere contenuta in alcun altro modo ragionevole. Il Regno Unito ha altresì informato dell'autorizzazione gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per il luppolo.
(6) Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
(7) L'Autorità ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (3). L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.
(8) L'Autorità ha concluso nel suo parere motivato che, per quanto riguarda l'uso di benzovindiflupir sulle cucurbitacee con buccia non commestibile, i dati trasmessi non erano sufficienti per stabilire nuovi LMR. È pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti.
(9) Per quanto riguarda l'uso di clorantraniliprolo sul luppolo, l'Autorità ha sottoposto per tale prodotto tre LMR diversi all'attenzione dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 a una concentrazione di 10 mg/kg, che è stata ottenuta riducendo i risultati delle sperimentazioni sui residui di un fattore 3, tenuto conto che esse sono state sovrastimate in termini di numero di applicazioni e tasso di applicazione. Tale LMR dovrebbe essere fissato provvisoriamente fino al 31 dicembre 2020.
(10) Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(11) L'Autorità ha presentato le conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitari delle sostanze attive etofumesato, virus del mosaico del pepino isolato blando VC1, virus del mosaico del pepino isolato blando VX1 e oxathiapiprolin (4).
(12) L'Autorità ha raccomandato di fissare gli LMR di etofumesato per bietole, barbabietole da zucchero e bietole da foglia e da costa. Essa ha raccomandato di includere le sostanze virus del mosaico del pepino isolato blando VC1 e virus del mosaico del pepino isolato blando VX1 nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. Essa ha raccomandato di fissare gli LMR di oxathiapiprolin per uve da tavola, patate, pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile, meloni, lattughe e foglie di vite. Conformemente alle linee guida dell'Unione sull'estrapolazione degli LMR è opportuno fissare lo stesso LMR delle uve da tavola anche per le uve da vino.
(13) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea circa i limiti di determinazione appropriati. Per l'oxathiapiprolin, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
(14) L'olio di girasole è approvato come sostanza di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1978 della Commissione (5). La Commissione ritiene che sia opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(15) Sulla base dei pareri motivati e delle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che...

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