Commission Regulation (EU) 2017/1164 of 22 June 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acrinathrin, metalaxyl and thiabendazole in or on certain products (Text with EEA relevance. )

Published date01 July 2017
Subject MatterFoodstuffs,Approximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 170, 1 July 2017
L_2017170IT.01000301.xml
1.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 170/3

REGOLAMENTO (UE) 2017/1164 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2017

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acrinatrina, metalaxil e tiabendazolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per l'acrinatrina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per metalaxil e tiabendazolo sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento.
(2) Per l'acrinatrina l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. L'Autorità ha rilevato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per banane, meloni, peperoni, cocomeri/angurie, pesche e albicocche. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Per quanto riguarda gli LMR per dolcetta, scarole, crescione, rucola, senape juncea, semi di soia e tutti i prodotti di origine animale essa ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che, a prescindere dalle informazioni mancanti rilevate, le buone pratiche agricole critiche non erano conformi alle restrizioni di approvazione relative all'acrinatrina per pomacee, albicocche, ciliege, pesche, prugne, fragole, banane, aglio, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, gombi, cucurbitacee con buccia commestibile, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri/angurie, lattughe, fagioli (freschi, con baccello) e semi di soia e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
(3) Riguardo al metalaxil, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per cavoli cappucci, cavoli cinesi, cavoli rapa, spinaci, bietole da foglia e da costa, fagioli, (freschi, con e senza baccello), piselli (freschi, con e senza baccello), asparagi, porri, fagioli (secchi), piselli (secchi), lupini (secchi), semi di lino, semi di papavero, semi di colza, semi di senape, semi di camelina/dorella, mais, carne e grasso di suini, carne e grasso di bovini, carne e grasso di ovini, carne e grasso di caprini, carne e grasso di pollame, latte e uova di volatili. Essa ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini, mele, pere, uve da tavola, uve da vino, fragole, cipolle, peperoni, semi di soia, fegato e rene di suini, fegato e rene di bovini, fegato e rene di ovini e fegato di pollame e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per cotogne, nespole, nespole del Giappone, avocado, cetriolini, semi di cotone, orzo, grano saraceno, miglio, avena, riso, segale, sorgo, frumento, spezie (semi) e barbabietole da zucchero e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Per le spezie (frutta) dovrebbero essere fissati LMR provvisori. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di quattro anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(4) Riguardo al tiabendazolo, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). L'Autorità ha rilevato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per manghi e funghi coltivati. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo per il latte e gli altri prodotti di origine animale. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per mele, pere, patate, cicoria Witloof/cicoria belga, muscolo e grasso di suini e muscolo e grasso di pollame. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che mancavano alcune informazioni per quanto riguarda gli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini, cotogne, nespole, nespole del Giappone, kumquat, avocado, banane, papaie, patate, cicoria Witloof/cicoria belga e tutti i prodotti di origine animale e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(5) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe valere l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(6) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
(7) In base ai pareri motivati dell'Autorità e in considerazione dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(8) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(10) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali esistono informazioni che dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con gli LMR vigenti, il limite di 0,01 mg/kg per l'acrinatrina in e su banane, meloni, peperoni, cocomeri/angurie, pesche e albicocche e il limite di 0,01 mg/kg per il tiabendazolo in e su manghi e funghi coltivati dovrebbero essere applicati a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.
(11) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 21 gennaio 2018:

1) per quanto riguarda la sostanza attiva metalaxil in e su tutti i prodotti;
2) per quanto riguarda la sostanza attiva acrinatrina in e su tutti i prodotti ad eccezione di banane, meloni, peperoni, cocomeri/angurie, pesche e albicocche;
3) per quanto riguarda la sostanza attiva
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