Commission Regulation (EU) 2017/1135 of 23 June 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for dimethoate and omethoate in or on certain products (Text with EEA relevance. )

Published date27 June 2017
Subject MatterPlant health legislation,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 164, 27 June 2017
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27.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 164/28

REGOLAMENTO (UE) 2017/1135 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per il dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) In data 22 aprile 2016 la Francia ha informato la Commissione di una misura nazionale urgente adottata conformemente all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), volta a sospendere le importazioni e l'immissione sul mercato francese di ciliege fresche provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea o da paesi terzi in cui l'uso di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetoato è ammesso per il trattamento dei ciliegi. Conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento, in data 28 aprile 2016 durante una riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, si è convenuto di rendere prioritario il riesame degli LMR al fine di stabilirne di nuovi sulla base di un esame scientifico condotto dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità». Pertanto, conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha chiesto all'Autorità di effettuare tale esame prioritario degli LMR vigenti per il dimetoato e l'ometoato. L'Autorità ha presentato il proprio parere motivato il 28 novembre 2016 (3).
(3) L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo della «somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato» in due definizioni del residuo distinte per «dimetoato» e per «ometoato» e ha concluso che gli LMR per i meloni e le barbabietole da zucchero possono destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. L'Autorità ha pertanto raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per tali prodotti. Essa ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per la cicoria/Witloof e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto gli LMR dovrebbero pertanto essere fissati allo specifico limite di determinazione. L'Autorità ha concluso che riguardo agli LMR per il cavolo cinese non era disponibile alcuna informazione su buone pratiche agricole sicure per i consumatori e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto gli LMR dovrebbero pertanto essere fissati allo specifico limite di determinazione. Essa ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni riguardo agli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini, ciliege, olive da tavola, bietole, carote, sedani, barbaforte/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, aglio, cipolle, scalogni, cipolline, pomodori, melanzane, zucche, cocomeri/angurie, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, lattughe, asparagi, piselli, olive da olio, chicchi d'orzo, chicchi di avena, chicchi di segale, chicchi di frumento, barbabietole da zucchero e radici di cicoria, e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(4) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
(5) Sulla base del parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(6) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(8) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con l'LMR vigente, i limiti per il dimetoato e l'ometoato di 0,01 mg/kg per i meloni dovrebbero essere applicati a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.
(9) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda la sostanza attiva dimetoato in e su tutti i prodotti, ad esclusione dei meloni, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 17 gennaio 2018.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 17 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(3) Reasoned opinion on the prioritised review of the existing maximum residue levels for dimethoate and omethoate according to Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sull'esame prioritario dei livelli massimi di residui vigenti per il dimetoato e l'ometoato conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2016; 14(11):4647, 50 pagg.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) nell'allegato II, la colonna relativa al dimetoato è sostituita dalla seguente: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1) Dimetoato
(1) (2) (3)
0100000 FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO
0110000 Agrumi 0,01 (*1)
0110010 Pompelmi (+)
0110020 Arance dolci (+)
0110030 Limoni (+)
0110040 Limette/lime (+)
0110050 Mandarini (+)
0110990 Altri
0120000 Frutta a guscio 0,01 (*1)
0120010 Mandorle dolci
0120020 Noci del Brasile
0120030 Noci di anacardi
0120040 Castagne e marroni
0120050 Noci di cocco
0120060 Nocciole
0120070 Noci del Queensland
0120080 Noci di pecàn
0120090 Pinoli
0120100 Pistacchi
0120110 Noci comuni
0120990 Altri
0130000 Pomacee 0,01 (*1)
0130010 Mele
0130020 Pere
0130030 Cotogne
0130040 Nespole
0130050 Nespole del Giappone
0130990 Altri
0140000 Drupacee
0140010 Albicocche 0,01 (*1)
0140020 Ciliege (dolci) 0,02 (+)
0140030 Pesche 0,01 (*1)
0140040 Prugne 0,01 (*1)
0140990 Altri 0,01 (*1)
0150000 Bacche e piccola frutta 0,01 (*1)
0151000
a) Uve
0151010 Uve da tavola
0151020 Uve da vino
0152000
b) Fragole
0153000
c) Frutti di piante arbustive
0153010 More di rovo
0153020 More selvatiche
0153030 Lamponi (rossi e gialli)
0153990 Altri
0154000
d) Altra
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