Commission Regulation (EU) 2017/983 of 9 June 2017 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for tricyclazole in or on certain products (Text with EEA relevance. )

Published date10 June 2017
Subject MatterFoodstuffs,Approximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 148, 10 June 2017
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10.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 148/27

REGOLAMENTO (UE) 2017/983 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2017

che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 17, l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per il triciclazolo sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Tutti gli LMR, tranne quello per il riso, sono fissati al limite di determinazione (LOD).
(2) La non iscrizione del triciclazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stabilita dalla decisione 2008/770/CE della Commissione (2). A seguito di una nuova domanda presentata conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tale sostanza attiva non è stata approvata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1826 della Commissione (4). Tutte le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triciclazolo sono state revocate. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR per il riso fissati per tale sostanza nell'allegato III conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a).
(3) In considerazione della mancata approvazione della sostanza attiva triciclazolo, gli LMR per tale sostanza dovrebbero essere fissati al limite di determinazione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti ai LOD pertinenti è opportuno elencare valori per difetto nell'allegato V conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(4) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti lo sviluppo tecnico permette di fissare LOD inferiori.
(5) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(6) Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(7) In considerazione della lunga durata di conservazione del riso e per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per il riso coltivato prima o durante il 2016. Tuttavia, tenuto conto delle incertezze relative ad alcune proprietà del triciclazolo, i termini previsti nel presente regolamento non consentono alcun trattamento con triciclazolo durante e dopo il 2017.
(8) Al fine di applicare lo stesso metodo al riso Basmati, tenuto conto che esso è sottoposto a un processo specifico di stagionatura prima di poter essere immesso sul mercato, è opportuno prevedere per tale riso coltivato prima o durante il 2016 un periodo supplementare di 6 mesi prima di applicare gli LMR modificati, per consentirne condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento rimane applicabile, ad eccezione del riso Basmati, al riso importato e immesso sul mercato prima del 30 giugno 2017.

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento rimane applicabile al riso Basmati importato prima del 30 dicembre 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a tutti i prodotti, ad eccezione del riso Basmati a decorrere dal 30 giugno 2017.

Esso si applica al riso Basmati a decorrere dal 30 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) Decisione 2008/770/CE della Commissione, del 30 settembre 2008, concernente la non iscrizione del triciclazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 16).

(3) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1826 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativo alla non approvazione della sostanza attiva triciclazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 88).


ALLEGATO

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) nell'allegato III, parte A, la colonna relativa al triciclazolo è soppressa.
2) nell'allegato V è aggiunta la seguente colonna per il triciclazolo: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1) Triciclazolo
(1) (2) (3)
0100000 FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO 0,01 (*1)
0110000 Agrumi
0110010 Pompelmi
0110020 Arance dolci
0110030 Limoni
0110040 Limette/lime
0110050 Mandarini
0110990 Altri
0120000 Frutta a guscio
0120010 Mandorle dolci
0120020 Noci del Brasile
0120030 Noci di anacardi
0120040 Castagne e marroni
0120050 Noci di cocco
0120060 Nocciole
0120070 Noci del Queensland
0120080 Noci di pecàn
0120090 Pinoli
0120100 Pistacchi
0120110 Noci comuni
0120990 Altri
0130000 Pomacee
0130010 Mele
0130020 Pere
0130030 Cotogne
0130040 Nespole
0130050 Nespole del Giappone
0130990 Altri
0140000 Drupacee
0140010 Albicocche
0140020 Ciliege (dolci)
0140030 Pesche
0140040 Prugne
0140990 Altri
0150000 Bacche e piccola frutta
0151000
a) Uve
0151010 Uve da tavola
0151020 Uve da vino
0152000
b) Fragole
0153000
c) Frutti di piante arbustive
0153010 More di rovo
0153020 More selvatiche
0153030 Lamponi (rossi e gialli)
0153990 Altri
0154000
d) Altra piccola frutta e bacche
0154010 Mirtilli
0154020 Mirtilli giganti americani
0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)
0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)
0154050 Rosa canina (cinorrodonti)
0154060 More di gelso (nero e bianco)
0154070 Azzeruoli
0154080 Bacche di sambuco
0154990 Altri
0160000 Frutta varia con
0161000
a) Frutta con buccia commestibile
0161010 Datteri
0161020 Fichi
0161030 Olive da tavola
0161040 Kumquat
0161050 Carambole
0161060 Cachi
0161070 Jambul/jambolan
0161990 Altri
0162000
b) Frutti piccoli con buccia non commestibile
0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli)
0162020 Litci
0162030 Frutti della passione/maracuja
0162040 Fichi d'India/fichi di cactus
0162050 Melastelle/cainette
0162060 Cachi di Virginia
0162990 Altri
0163000
c) Frutti grandi con buccia non commestibile
0163010 Avocado
0163020 Banane
0163030 Manghi
0163040 Papaie
0163050 Melograni
0163060 Cerimolia/cherimolia
0163070 Guaiave/guave
0163080 Ananas
0163090 Frutti dell'albero del pane
0163100 Durian
0163110 Anona/graviola/guanabana
0163990 Altri
0200000 ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI
0210000 Ortaggi a radice e tubero 0,01 (*1)
0211000
a) Patate
0212000
b) Ortaggi a radice e tubero tropicali
0212010 Radici di cassava/manioca
0212020 Patate dolci
0212030 Ignami
0212040 Maranta/arrow root
0212990 Altri
0213000
c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero
0213010 Bietole
...

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