Commission Regulation (EU) 2018/960 of 5 July 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in or on certain products (Text with EEA relevance.)

Published date06 July 2018
Subject MatterFoodstuffs,Approximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 169, 6 July 2018
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6.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 169/27

REGOLAMENTO (UE) 2018/960 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2018

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di lambda-cialotrina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza lambda-cialotrina sono stati fissati nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) Per la lambda-cialotrina l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo (2). L'Autorità ha in seguito presentato le proprie conclusioni sulla revisione tra pari riguardante la lambda-cialotrina (3) in cui erano stati aggiornati gli endpoint analitici della sostanza. In conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha incaricato l'Autorità di rivedere la valutazione della lambda-cialotrina tenendo presenti gli endpoint aggiornati. Il 2 dicembre 2015 l'Autorità ha presentato un parere motivato sulla revisione del riesame degli LMR vigenti per la lambda-cialotrina (4). La definizione del residuo di lambda-cialotrina comprende anche la sostanza gamma-cialotrina. In conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha incaricato l'Autorità di rivedere gli LMR per la lambda-cialotrina tenendo presenti anche i possibili usi della gamma-cialotrina. Il 26 luglio 2017 l'Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame mirato degli LMR vigenti per la lambda-cialotrina alla luce della definizione di residuo non specifica (5).
(3) L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo per tutti i prodotti. Essa ha individuato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR in e su cavoli ricci e riso in grani. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. L'autorità ha concluso che relativamente agli LMR per tutti i prodotti mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello indicato dall'Autorità. L'Autorità ha inoltre concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per semi di girasole, soia e tè e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(4) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(5) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.
(6) Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(7) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(9) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
(10) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(11) Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda la sostanza attiva lambda-cialotrina in e su tutti i prodotti, a eccezione dei cavoli ricci e del riso, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 26 gennaio 2019.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for lambda-cyhalothrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per la lambda-cialotrina conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2014); 12(1):3546.

(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lambda-cyhalothrin (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva lambda-cialotrina come antiparassitario). EFSA Journal (2014); 12(5):3677.

(4) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2015. Reasoned opinion on the revision of the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for lambda-cyhalothrin [Parere motivato sulla revisione del riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per la lambda-cialotrina]. EFSA Journal 2015; 13(12):4324.

(5) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) 2017. Reasoned opinion on the focused review of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in light of the unspecific residue definition and the existing good agricultural practices for the substance gamma-cyhalothrin (Parere motivato sul riesame mirato dei livelli massimi di residui vigenti per la lambda-cialotrina alla luce della definizione di residuo non specifica e delle buone pratiche agricole esistenti per la sostanza gamma-cialotrina). EFSA Journal 2017;15(7):4930.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) nell'allegato II è aggiunta la colonna seguente relativa alla sostanza lambda-cialotrina: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1) Lambda-cialotrina (comprende la gamma-cialotrina) (somma di isomeri R,S e S,R) (F)
(1) (2) (3)
0100000 FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO
0110000 Agrumi 0,2 (+)
0110010 Pompelmi
0110020 Arance dolci
0110030 Limoni
0110040 Limette/lime
0110050 Mandarini
0110990 Altri (2)
0120000 Frutta a guscio 0,01 (*1) (+)
0120010 Mandorle dolci
0120020 Noci del Brasile
0120030 Noci di anacardi
0120040 Castagne e marroni
0120050 Noci di cocco
0120060 Nocciole
0120070 Noci del Queensland
0120080 Noci di pecàn
0120090 Pinoli
0120100 Pistacchi
0120110 Noci comuni
0120990 Altri (2)
0130000 Pomacee (+)
0130010 Mele 0,08
0130020 Pere 0,08
0130030 Cotogne 0,2
0130040 Nespole 0,2
0130050 Nespole del Giappone 0,2
0130990 Altri (2) 0,01 (*1)
0140000 Drupacee
0140010 Albicocche 0,15 (+)
0140020 Ciliege (dolci) 0,3 (+)
0140030 Pesche 0,15 (+)
0140040 Prugne 0,2 (+)
0140990 Altri (2) 0,01 (*1) (+)
0150000 Bacche e piccola frutta (+)
0151000
a) Uve
0151010 Uve da tavola 0,08
0151020 Uve da vino 0,2
0152000
b) Fragole
0,2
0153000
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