Commission Regulation (EU) 2018/686 of 4 May 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl and triclopyr in or on certain products (Text with EEA relevance)

Published date16 May 2018
Subject MatterPlant health legislation,Foodstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 121, 16 May 2018
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16.5.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 121/30

REGOLAMENTO (UE) 2018/686 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2018

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos, clorpirifos metile e triclopir in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Per le sostanze clorpirifos e clorpirifos metile sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza triclopir gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento.
(2) Per la sostanza clorpirifos l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l’Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo (2). L’Autorità ha rilevato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per le uve da vino. È pertanto opportuno ridurre tale LMR. L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per cotogne, nespole, albicocche, ciliege, zucche, mais dolce, cavoli broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavoli ricci, cavoli rapa, lattughe e insalate, spinaci, legumi, asparagi, carciofi, legumi secchi, semi di papavero, semi di girasole, semi di colza, semi di senape, semi di camelina, olive da olio, grano saraceno, miglio, chicchi di caffè e pollame (muscolo, grasso e fegato). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Per quanto concerne gli LMR per mandorle dolci, nocciole, noci di pecàn, noci comuni, mele, pere, uve da tavola, bietole, ravanelli, aglio, scalogni, cipolline/cipolle verdi e cipollette, pomodori, peperoni, melanzane, cavoli cinesi/pe-tsai, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, rucola, fagioli (con baccello), fagioli (senza baccello), piselli (con baccello), piselli (senza baccello), asparagi, carciofi, fagioli, piselli, lupini/semi di lupini, semi di papavero, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di senape, semi di cotone, semi di camelina/dorella, olive da olio, grano saraceno e altri pseudo-cereali, miglio, tè, spezie (semi, frutta, radici e rizomi), suini (muscolo e grasso), bovini (muscolo e grasso), ovini (muscolo e grasso), caprini (muscolo e grasso), pollame (muscolo e grasso) e latte (bovini, ovini e caprini), essa ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(3) Per la sostanza clorpirifos metile l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo (3). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo assumendo come parametro la somma di clorpirifos metile e clorpirifos metile desmetile per i cereali. Ha inoltre proposto di ridurre gli LMR per fragole, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), kiwi, patate, mais/granturco, segale, sorgo, frumento, suini (fegato e rene), bovini (fegato e rene), ovini (fegato e rene), caprini (fegato e rene), pollame (muscolo, grasso, fegato e rene). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. L’Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per spezie (semi, frutta, radici e rizomi), orzo, avena, riso, suini (carne, grasso, fegato e rene), bovini (carne, grasso, fegato e rene), ovini (carne, grasso, fegato e rene), caprini (carne, grasso, fegato e rene), pollame (carne, grasso, fegato e rene), latte (bovini, ovini e caprini) e uova di volatili, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. I dati di monitoraggio mostrano che su legumi secchi, semi oleaginosi e cereali non trattati sono presenti residui a un livello superiore al nuovo limite di determinazione (LOD) identificato dall’Autorità, ma inferiore rispetto all’attuale LOD. Si tratta di residui provenienti da una contaminazione incrociata con colture legittimamente trattate con clorpirifos metile. Dato che la valutazione ha dimostrato che non sussiste alcun rischio inaccettabile per i consumatori o per gli animali all’attuale LOD, gli LMR di tali colture dovrebbero essere temporaneamente fissati al livello degli attuali LOD. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di quattro anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(4) Per quanto riguarda il triclopir, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per mele, pere, albicocche, pesche, riso, suini (muscolo, grasso, fegato e rene), rene di bovini, rene di ovini, rene di caprini e latte (bovini, ovini e caprini). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Per quanto concerne gli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, mandarini, mele, pere, albicocche, pesche e riso essa ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(5) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe valere l’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(6) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.
(7) In base ai pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(8) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(10) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con l’LMR vigente, il limite per il clorpirifos di 0,01 mg/kg per le uve da vino dovrebbe valere a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.
(11) Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(12) Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda le sostanze attive clorpirifos metile e triclopir in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del 5...

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