Règlement (UE) 2019/978 de la Commission du 14 juin 2019 modifiant l'annexe du règlement (UE) n° 579/2014 instituant une dérogation à certaines dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et graisses liquides (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Published date | 17 June 2019 |
Subject Matter | alimentari,trasporti,Mercato interno - Principi,denrées alimentaires,transports,Marché intérieur - Principes |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 159, 17 giugno 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 159, 17 juin 2019 |
17.6.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 159/26 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/978 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2019
che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione (2) prevede una deroga al punto 4 del capitolo IV dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 per quanto riguarda il trasporto con imbarcazioni marittime di oli e grassi liquidi che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo a determinate condizioni. |
(2) | Tali condizioni riguardano le attrezzature e le pratiche di spedizione nonché i criteri relativi alle sostanze da trasportare con un'imbarcazione marittima come carico precedente. Le sostanze che soddisfano tali criteri sono elencate nell'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 (Elenco dei carichi precedenti accettabili). |
(3) | Nel parere scientifico del 24 novembre 2016 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha valutato l'accettabilità delle sostanze acetato di metile, etil ter-butiletere, solfato di ammonio e lignosolfonato di calcio come carichi precedenti. L'Autorità ha concluso che l'acetato di metile e l'etil ter-butiletere soddisfano i criteri di accettabilità come carico precedente, che per il solfato di ammonio solo i prodotti per alimenti soddisfano i criteri di accettabilità e che il lignosolfonato di calcio non soddisfa tali criteri. |
(4) | È pertanto opportuno modificare l'elenco dei carichi precedenti accettabili riportato nell'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014. |
(5) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 è modificato come stabilito nell'allegato...
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