Règlement (UE) 2019/978 de la Commission du 14 juin 2019 modifiant l'annexe du règlement (UE) n° 579/2014 instituant une dérogation à certaines dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et graisses liquides (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date17 June 2019
Subject Matteralimentari,trasporti,Mercato interno - Principi,denrées alimentaires,transports,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 159, 17 giugno 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 159, 17 juin 2019
L_2019159IT.01002601.xml
17.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 159/26

REGOLAMENTO (UE) 2019/978 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2019

che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione (2) prevede una deroga al punto 4 del capitolo IV dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 per quanto riguarda il trasporto con imbarcazioni marittime di oli e grassi liquidi che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo a determinate condizioni.
(2) Tali condizioni riguardano le attrezzature e le pratiche di spedizione nonché i criteri relativi alle sostanze da trasportare con un'imbarcazione marittima come carico precedente. Le sostanze che soddisfano tali criteri sono elencate nell'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 (Elenco dei carichi precedenti accettabili).
(3) Nel parere scientifico del 24 novembre 2016 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha valutato l'accettabilità delle sostanze acetato di metile, etil ter-butiletere, solfato di ammonio e lignosolfonato di calcio come carichi precedenti. L'Autorità ha concluso che l'acetato di metile e l'etil ter-butiletere soddisfano i criteri di accettabilità come carico precedente, che per il solfato di ammonio solo i prodotti per alimenti soddisfano i criteri di accettabilità e che il lignosolfonato di calcio non soddisfa tali criteri.
(4) È pertanto opportuno modificare l'elenco dei carichi precedenti accettabili riportato nell'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 è modificato come stabilito nell'allegato...

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