Règlement (UE) 2019/89 de la Commission du 18 janvier 2019 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bromadiolone, d'étofenprox, de paclobutrazol et de penconazole présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date24 January 2019
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,alimentari,Legislazione fitosanitaria,rapprochement des législations,denrées alimentaires,Législation phytosanitaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 22, 24 gennaio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 22, 24 janvier 2019
L_2019022IT.01001301.xml
24.1.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 22/13

REGOLAMENTO (UE) 2019/89 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2019

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bromadiolone, etofenprox, paclobutrazol e penconazolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per l'etofenprox e il paclobutrazol sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. I livelli massimi di residui (LMR) per il penconazolo sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il bromadiolone non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e poiché tale sostanza attiva non è iscritta nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
(2) Per il bromadiolone l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (2). Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti bromadiolone sono limitate al solo uso come rodenticida e non prevedono l'applicazione diretta su colture commestibili. È quindi opportuno fissare gli LMR al limite di determinazione di base. Tali valori di base dovrebbero essere fissati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
(3) Per l'etofenprox l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (3). L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per castagne e marroni, nocciole, mele, pere, albicocche, ciliege (dolci), prugne, uve, fragole, more di rovo, lamponi (rossi e gialli), mirtilli, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla), fichi, cachi, melograni, patate, aglio, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, fagioli (con baccello), fagioli (senza baccello), lupini/semi di lupini (secchi), cereali, barbabietole da zucchero, suini (muscolo, fegato e rene), bovini (muscolo, fegato e rene), ovini (muscolo, fegato e rene), caprini (muscolo, fegato e rene), equidi (muscolo, fegato e rene), altri animali terrestri d'allevamento (muscolo, fegato e rene) e latte (ovini e caprini). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR esistenti. Per quanto riguarda gli LMR per pompelmi, arance, limoni, limette/lime, mandarini, pesche, kiwi (verdi, rossi, gialli), meloni, zucche, cocomeri/angurie, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, rucola, spinaci, bietole da foglia e da costa, cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico e fiori commestibili, foglie di alloro/lauro, dragoncello, lenticchie (fresche), fagioli (secchi), semi di colza, grasso di suini, bovini, ovini, caprini e equidi, pollame (muscolo, grasso e fegato), latte (bovini, ovini, caprini e equini) e uova di volatili, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(4) Per il paclobutrazol l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (4). L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo per il paclobutrazol (somma degli isomeri costituenti). L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, pesche, prugne, uve, olive da tavola, semi di lino, semi di sesamo, semi di colza, semi di senape, semi di borragine, semi di camelina/dorella, semi di canapa, olive da olio, bovini (muscolo, grasso, fegato e rene) e equidi (muscolo, grasso, fegato e rene). Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità.
(5) Per il penconazolo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (5). L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo per il penconazolo (somma degli isomeri costituenti). L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per mandorle, nocciole, noci comuni, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, fragole, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), cetrioli, cetriolini, zucchine, piselli (con e senza baccello), carciofi, luppolo, bovini (muscolo, grasso, fegato e rene), equidi (muscolo, grasso, fegato e rene), pollame (muscolo, grasso, fegato e rene), latte e uova di volatili. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR esistenti. Per quanto riguarda gli LMR per ciliege (dolci), pesche, prugne, uve, more di rovo, lamponi (rossi e gialli), uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla), peperoni, melanzane, meloni, zucche, cocomeri/angurie, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(6) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'uso del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(7) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.
(8) Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(9) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(11) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
(12) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda le sostanze attive etofenprox, paclobutrazol e penconazolo in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 13 agosto 2019.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta...

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