Commission Regulation (EU) No 304/2010 of 9 April 2010 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol in or on certain products (Text with EEA relevance)

Published date15 April 2010
Subject MatterApproximation of laws,Foodstuffs,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 94, 15 April 2010
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15.4.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94/1

REGOLAMENTO (UE) N. 304/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2010

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) il 2-fenilfenolo è una sostanza attiva che rientra nella quarta fase del programma di riesame della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) e la cui relazione di valutazione è stata presentata alla Commissione il 19 dicembre 2008 sotto forma di rapporto scientifico dell’EFSA per il 2-fenilfenolo (3). La relazione comprende il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l’Autorità», sulla necessità di fissare i livelli massimi di residui consentiti (LMR) per tale sostanza attiva conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005, nonché una proposta per tali LMR.
(2) L’Autorità ha esaminato in particolare i rischi per i consumatori e per gli animali. Ha valutato l’impiego rappresentativo come fungicida dopo la raccolta su agrumi e pere, concludendo che, sulla base delle informazioni disponibili, occorre fissare a titolo provvisorio un livello massimo di residui di 5 mg/kg per quanto riguarda l’uso notificato sugli agrumi tramite drencher. A convalida della valutazione del rischio, l’Autorità ha richiesto che fosse confermato che il metodo analitico applicato nelle prove relative ai residui quantifica correttamente i residui di 2-fenilfenolo, di 2-fenilidrochinone e dei relativi coniugati. L’Autorità ha concluso inoltre che è necessario che il notificante presenti due prove aggiuntive relative ai residui eseguite sugli agrumi, nonché studi validi sulla stabilità all’immagazzinamento. Per quanto riguarda l’impiego notificato sulle pere, l’Autorità non è stata in grado di proporre un LMR poiché i dati sui residui presentati non erano accettabili. In assenza di uno specifico LMR va applicato il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) La valutazione del rischio effettuata dall’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche del 2-fenilfenolo. Per quanto riguarda gli agrumi un LMR di 5 mg/kg è risultato accettabile in termini di sicurezza dei consumatori sulla base di una valutazione dell’esposizione dei consumatori per 27 gruppi specifici di consumatori europei. La valutazione dell’esposizione in vita tramite il consumo di tutti i prodotti alimentari eventualmente contenenti il 2-fenilfenolo ha mostrato che non esiste alcun rischio che la dose giornaliera ammissibile (DGA) sia superata. Non essendo necessaria una dose acuta di riferimento (DAR) per il 2-fenilfenolo, non è stato necessario valutare l’esposizione a breve termine.
(4) La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni in merito al rapporto scientifico dell’EFSA sul 2-fenilfenolo, compresi gli LMR proposti. Il notificante ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.
(5) Sulla base del rapporto scientifico dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, gli LMR proposti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3) EFSA Scientific Report (2008) 217: «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-phenylphenol» (versione definitiva adottata il 19 dicembre 2008).


ALLEGATO

All’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è aggiunta la seguente colonna relativa al 2-fenilfenolo:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1) Somma di 2-fenilfenolo e relativi sali e coniugati espressi in 2-fenilfenolo
100000
1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO
110000
i) Agrumi
5 (3)
110010 Pompelmi
110020 Arance
110030 Limoni
110040 Limette
110050 Mandarini
110990 Altri
120000
ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)
0,1 (2)
120010 Mandorle
120020 Noci del Brasile
120030 Noci di anacardi
120040 Castagne
120050 Noci di cocco
120060 Nocciole
120070 Noci del Queensland
120080 Noci di Pecàn
120090 Pinoli
120100 Pistacchi
120110 Noci comuni
120990 Altri
130000
iii) Pomacee
0,05 (2)
130010 Mele
130020 Pere
130030 Cotogne
130040 Nespole
130050 Nespole del Giappone
130990 Altri
140000
iv) Drupacee
0,05 (2)
140010 Albicocche
140020 Ciliege
140030 Pesche
140040 Prugne
140990 Altri
150000
v) Bacche e piccola frutta
0,05 (2)
151000
a) Uve da tavola e da vino
151010 Uve da tavola
151020 Uve da vino
152000
b) Fragole
153000
c) Frutti di piante arbustive
153010 More di rovo
153020 More selvatiche
153030 Lamponi
153990 Altri
154000
d) Altra piccola frutta e bacche
154010 Mirtilli
154020 Mirtilli giganti americani
154030 Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)
154040 Uva spina
154050 Rose canine (cinorrodonti)
154060 More di gelso
154070 Azzeruolo
154080 Bacche di sambuco
154990 Altri
160000
vi) Frutta varia
0,05 (2)
161000
a) Buccia commestibile
161010 Datteri
161020 Fichi
161030 Olive da tavola
161040 Kumquat
161050 Carambole
161060 Cachi
161070 Jambolan (susina di Giava)
161990 Altri
162000
b) Frutti piccoli con buccia non commestibile
162010 Kiwi
162020 Litci
162030 Passiflore
162040 Fichi d’India (fichi di cactus)
162050 Cainito
162060 Cachi di Virginia
162990 Altri
163000
c) Frutti grandi con buccia non commestibile
163010 Avocadi
163020 Banane
163030 Manghi
163040 Papaie
163050 Melagrane
163060 Cherimolia [Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza]
163070 Guava
163080 Ananas
163090 Frutti dell’albero del pane
163100 Durian
163110 Annona (guanabana)
163990 Altri
200000
2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI
0,05 (2)
210000
i) Ortaggi a radice e tubero
211000
a) Patate
212000
b) Ortaggi a radice e tubero tropicali
212010 Manioca
212020 Patate dolci
212030 Ignami
212040 Maranta
212990 Altri
213000
c) Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero
213010 Bietole rosse
213020 Carote
213030 Sedani-rapa
213040 Barbaforte o cren
213050 Topinambur
213060 Pastinaca
213070 Prezzemolo a grossa radice
213080 Ravanelli
213090 Salsefrica
213100 Rutabaga
213110 Rape
213990 Altri
220000
ii) Ortaggi a bulbo
220010 Agli
220020 Cipolle
220030 Scalogni
220040 Cipolline
220990 Altri
230000
iii) Ortaggi a frutto
231000
a) Solanacee
231010 Pomodori
231020 Peperoni
231030 Melanzane
231040 Okra, gombo
231990 Altri
232000
b) Cucurbitacee (con buccia commestibile)
232010 Cetrioli
232020 Cetriolini
232030 Zucchine [Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson)]
232990 Altri
233000
c) Cucurbitacee (con buccia non commestibile)
233010 Meloni
233020 Zucche
233030 Cocomeri
233990 Altri
234000
d) Mais dolce
239000
e) Altri ortaggi a frutto
240000
iv) Cavoli
241000
a) Cavoli a infiorescenza
241010 Cavoli broccoli
241020 Cavolfiori
241990 Altri
242000
b) Cavoli a testa
242010 Cavoletti di
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