Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Published date | 01 July 2014 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 187, 26 June 2014 |
02014R0651 — IT — 25.05.2023 — 005.001
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►B | REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | REGOLAMENTO (UE) 2017/1084 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2017 | L 156 | 1 | 20.6.2017 |
►M2 | REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 | L 215 | 3 | 7.7.2020 |
M3 | REGOLAMENTO (UE) 2021/452 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2021 | L 89 | 1 | 16.3.2021 |
►M4 | REGOLAMENTO (UE) 2021/1237 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2021 | L 270 | 39 | 29.7.2021 |
M5 | REGOLAMENTO (UE) 2023/917 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2023 | L 119 | 159 | 5.5.2023 |
Rettificato da:
C1 | Rettifica, GU L 349, 5.12.2014, pag. 67 (651/2014) |
►C2 | Rettifica, GU L 026, 31.1.2018, pag. 53 (2017/1084) |
▼B
REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2014
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
INDICE | |
CAPO I | Disposizioni comuni |
CAPO II | Controllo |
CAPO III | Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti |
Sezione 1 — | Aiuti a finalità regionale |
Sezione 2 — | Aiuti alle PMI |
SEZIONE 2 bis — | Aiuti per la cooperazione territoriale europea |
Sezione 3 — | Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti |
Sezione 4 — | Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione |
Sezione 5 — | Aiuti alla formazione |
Sezione 6 — | Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità |
Sezione 7 — | Aiuti per la tutela dell'ambiente |
Sezione 8 — | Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali |
Sezione 9 — | Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote |
Sezione 10 — | Aiuti per le infrastrutture a banda larga |
Sezione 11 — | Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio |
Sezione 12 — | Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali |
Sezione 13 — | Aiuti per le infrastrutture locali |
Sezione 14 — | Aiuti a favore degli aeroporti regionali |
Sezione 15 — | Aiuti a favore dei porti |
Sezione 16 — | Aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU |
CAPO IV | Disposizioni finali |
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
aiuti a finalità regionale;
aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
aiuti per la tutela dell'ambiente;
aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
aiuti alla formazione;
aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
aiuti per le infrastrutture a banda larga;
aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
▼M1
aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
aiuti per le infrastrutture locali;
▼M4
aiuti a favore degli aeroporti regionali;
aiuti a favore dei porti;
▼M4
aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea; e
aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU.
▼B
Il presente regolamento non si applica:
▼M4
ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell’articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell’articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, e agli aiuti attuati sotto forma di prodotti finanziari conformemente alla sezione 16 del suddetto capo, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. In merito agli aiuti di cui alla sezione 16 del capo III del presente regolamento, al fine di valutare se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro relativa al prodotto finanziario superi i 150 milioni di EUR, sono presi in considerazione solo i contributi concessi da uno Stato membro al comparto degli Stati membri della garanzia dell’Unione, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che sono destinati al prodotto finanziario specifico. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore del regime in questione. Qualora la Commissione abbia già prorogato l’applicazione del presente regolamento oltre i sei mesi iniziali in ordine a tali regimi, gli Stati membri possono decidere di prorogare detti regimi fino al termine del periodo di applicazione del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato abbia presentato una relazione di valutazione in linea con il piano di valutazione approvato dalla Commissione. Tuttavia, gli aiuti a finalità regionale concessi a norma del presente regolamento possono essere prorogati, mediante deroga, fino alla scadenza del periodo di validità delle relative carte degli aiuti a finalità regionale;
▼B
a eventuali modifiche dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
▼M1
Il presente regolamento non si applica:
▼M4
agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all’innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, degli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»), degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, fatta eccezione per le operazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (3);
agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all’innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell’ambiente, degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, degli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»), degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU;
▼M1
agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio (4);
alle categorie di aiuti a...
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