Commission Regulation (EU) No 506/2014 of 15 May 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards Ethyl lauroyl arginate as a preservative in certain heat-treated meat products Text with EEA relevance

Published date16 May 2014
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 145, 16 May 2014
L_2014145IT.01003501.xml
16.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 145/35

REGOLAMENTO (UE) N. 506/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'etil lauroil arginato come conservante in alcuni prodotti a base di carne trattati termicamente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 14 e l'articolo 30, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
(2) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(3) L'elenco UE e le specifiche possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(4) Il 5 maggio 2006 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso dell'etil lauroil arginato come conservante in varie categorie di alimenti. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
(5) Successivamente, nell'aprile 2007 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità) ha sottoposto a valutazione la sicurezza dell'uso dell'etil lauroil arginato come conservante alimentare e ne ha fissato la dose giornaliera ammissibile (ADI) a 0,5 mg/kg di peso corporeo (4). Secondo stime prudenti dell'esposizione alla sostanza, negli adulti e nei bambini, è probabile che l'ADI sia superata ai livelli massimi d'uso proposti per varie categorie di alimenti.
(6) A seguito di tali conclusioni, il richiedente ha riveduto i suoi usi e livelli d'uso e ha chiesto un'autorizzazione all'uso della summenzionata sostanza in prodotti a base di carne trattati termicamente. Nel luglio 2013 l'Autorità ha pubblicato una dichiarazione su una valutazione approfondita dell'esposizione all'etil lauroil arginato, basata sugli usi proposti riveduti come additivo alimentare (5), e ha concluso che l'esposizione per tutti i gruppi di popolazione è al di sotto della dose giornaliera ammissibile (ADI) pari a 0,5 mg/kg di peso corporeo/giorno.
(7) La necessità di usare l'etil lauroil arginato come conservante nei prodotti a base di carne trattati termicamente allo scopo di migliorarne la qualità microbiologica, compresa l'inibizione della proliferazione di microorganismi nocivi come il Listeria monocytogenes, è giustificata da ragioni tecniche.
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