Commission Regulation (EU) No 1137/2014 of 27 October 2014 amending Annex III of Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the handling of certain offal from animals intended for human consumption Text with EEA relevance

Published date28 October 2014
Subject MatterFoodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 307, 28 October 2014
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28.10.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 307/28

REGOLAMENTO (UE) N. 1137/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2014

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate frattaglie di animali destinate al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Tale regolamento dispone che gli operatori del settore alimentare devono assicurare il rispetto di requisiti specifici per l'ulteriore manipolazione di frattaglie quali stomachi di ruminanti e zampe di ungulati.
(2) In conformità all'allegato III di tale regolamento prima di essere trasportati ad altri stabilimenti le zampe di ungulati destinate a ulteriori manipolazioni devono essere scuoiate o scottate e depilate e gli stomachi devono essere sbiancati o puliti nel macello.
(3) Le attrezzature necessarie per eseguire la scuoiatura o la scottatura e la depilazione richiedono investimenti elevati. Non è pertanto possibile, in particolare per i macelli piccoli e medi, realizzare in modo efficiente dal punto di vista dei costi la manipolazione delle zampe destinate al consumo umano.
(4) Anche se gli sviluppi tecnologici consentono di valorizzare le zampe degli ungulati utilizzandole come cibo e riducendo così gli sprechi alimentari i macelli, in particolare quelli piccoli e medi, devono affrontare la questione dal punto di vista pratico, e tale valorizzazione incontra degli ostacoli.
(5) Il caglio, che viene raffinato per la produzione del formaggio, è ottenuto da stomachi di giovani ruminanti in stabilimenti dedicati. Sbiancare o pulire gli stomachi riduce in maniera sostanziale la resa del caglio ottenuto da questi stomachi senza però contribuire alla sicurezza del caglio, che è altamente raffinato in seguito.
(6) Al fine di promuovere una migliore regolamentazione e
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