Commission Regulation (EU) No 416/2010 of 12 May 2010 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters

Published date13 May 2010
Subject MatterApproximation of laws,Justice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 119, 13 May 2010
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13.5.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/7

REGOLAMENTO (UE) N. 416/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2010

che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particolare l’articolo 74,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento. L’allegato II contiene gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri a trattare l’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. L’allegato III elenca i giudici dinanzi ai quali può essere proposto il ricorso contro le decisioni relative ad una dichiarazione di esecutività.
(2) Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati modificati in diverse occasioni, da ultimo dal regolamento (CE) n. 280/2009 della Commissione (2) per inserirvi le norme nazionali sulla competenza, gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti e le procedure di ricorso vigenti.
(3) Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione ulteriori modifiche agli elenchi di cui agli allegati I, II e III. Si rende pertanto necessario pubblicare versioni consolidate di tali elenchi.
(4) La Danimarca, in conformità dell’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), non prende parte all’adozione delle modifiche del regolamento Bruxelles I e tali modifiche non sono vincolanti per la Danimarca, né applicabili ad essa.
(5) Il regolamento (CE) n. 44/2001 va modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a III del regolamento (CE) n. 44/2001 sono sostituiti dagli allegati corrispondenti del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(2) GU L 93 del 7.4.2009, pag. 13.

(3) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.


ALLEGATO I

Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2

in Belgio: gli articoli da 5 a 14 della legge 16 luglio 2004 sul diritto internazionale privato,
in Bulgaria: l’articolo 4(1)(2) del codice di diritto internazionale privato,
nella Repubblica ceca: l’articolo 86 della legge n. 99/1963 Racc., il codice di procedura civile (občanský soudní řád) modificato,
in Germania: l’articolo 23 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung),
in Estonia: l’articolo 86 del codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik),
in Grecia: l’articolo 40 del codice di procedura civile (Κώδικας πολιτικής δικονομίας),
in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil),
in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda,
in Italia: gli articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218,
a Cipro: sezione 21(2) della legge n. 14 del 1960, modificata, sulle corti di giustizia,
in Lettonia: sezione 27 e paragrafi 3, 5, 6 e 9 della sezione 28 del diritto processuale civile (Civilprocesa likums),
in Lituania: l’articolo 31 del codice di procedura civile (Civilinio proceso kodeksas),
nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil),
in Ungheria: l’articolo 57 del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto internazionale privato (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),
a Malta: gli articoli 742, 743 e 744 del codice di procedura civile — Cap. 12 (Kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap. 12) e l’articolo 549 del codice di commercio — Cap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ — Kap. 13),
in Austria: l’articolo 99 della legge sulla competenza giurisdizionale (Jurisdiktionsnorm),
in Polonia: l’articolo 1103, paragrafo 4, del codice di procedura civile (Kodeks postępowania cywilnego),
in Portogallo: l’articolo 65(1a) del codice di procedura civile (Código de Processo Civil), nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti, quali il giudice del luogo in cui risiede la succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività (se in Portogallo) qualora la parte convenuta sia l’amministrazione centrale (presso uno Stato estero), e l’articolo 10 del codice di procedura del lavoro (Código de Processo de Trabalho), nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti, quali il giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore nei procedimenti avviati dal lavoratore contro il datore di lavoro riguardanti contratti di lavoro individuali,
in Romania: gli articoli da 148 a 157 della legge n. 105/1992 sulle relazioni di diritto internazionale privato,
in Slovenia: l’articolo 48(2) della legge sul diritto internazionale privato e processuale (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku) e l’articolo 58 della legge sul diritto internazionale privato e processuale (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l’articolo 59 della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku),
in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37e della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura,
in Finlandia: il capo 10, sezione 18(1), paragrafi 1 e 2, del codice di procedura civile (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),
in Svezia: il capo 10, sezione 3, primo comma, prima frase, del codice di procedura civile (rättegångsbalken),
nel Regno Unito: le disposizioni relative alla competenza basata:
a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito; o
b) sull’esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; o
c) sul sequestro, ottenuto dall’attore, di beni situati nel Regno Unito.

ALLEGATO II

I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39 sono i seguenti:

in Belgio: «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzliches Gericht»,
in Bulgaria: «окръжния съд»,
nella Repubblica ceca: «okresní soud» o «soudní exekutor»,
in Germania:
a) presidente di una sezione del «Landgericht»;
b) un notaio, in caso di istanza
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