Regolamento (UE) n . 1123/2013 della Commissione dell’ 8 novembre 2013 relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Published date09 November 2013
Subject Matterambiente,medio ambiente,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 299, 9 novembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 299, 9 de noviembre de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 299, 9 novembre 2013
TESTO consolidato: 32013R1123 — IT — 10.11.2013

2013R1123 — IT — 10.11.2013 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (UE) N. 1123/2013 DELLA COMMISSIONE dell’8 novembre 2013 relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 299, 9.11.2013, p.32)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 100, 3.4.2014, pag. 14 (1123/2013)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1123/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2013

relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ), in particolare l’articolo 11 bis, paragrafo 8,

considerando quanto segue:
(1) il protocollo allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (protocollo di Kyoto) istituisce due meccanismi per la creazione di crediti internazionali che le parti possono utilizzare per compensare le emissioni. L’applicazione congiunta (JI) prevede la creazione di unità di riduzione delle emissioni (ERU), mentre il meccanismo di sviluppo pulito (CDM) genera riduzioni certificate di emissioni (CER).
(2) I piani nazionali di assegnazione degli Stati membri, adottati ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, prevedono l’uso, da parte dei gestori, di determinate quantità di CER e ERU per rispettare l’obbligo di restituire quote di emissioni, come previsto all’articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, per il periodo dal 2008 al 2012.
(3) L’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE prevede di continuare ad utilizzare, nel periodo dal 2013 al 2020, le CER e le ERU rilasciate nell’ambito del protocollo di Kyoto nel sistema di scambio delle quote di emissione istituito dalla direttiva 2003/87/CE, e prevede disposizioni relative ai livelli consentiti per categoria di gestore e di operatore aereo al fine di rispettare l’obbligo di restituire quote di emissione a norma dell’articolo 12 della stessa direttiva. L’articolo 11 bis, paragrafo 8, stabilisce alcuni diritti minimi, espressi in percentuale, di utilizzo di crediti internazionali da parte dei gestori e degli operatori aerei per il periodo 2008-2020 e prevede misure per determinare gli esatti limiti percentuali.
(4) La direttiva 2003/87/CE ha stabilito un collegamento tra i meccanismi istituiti dal progetto del protocollo di Kyoto e il sistema di scambio delle emissioni al fine di migliorare il rapporto costi-efficacia del conseguimento di riduzioni delle emissioni di gas serra a livello globale. Considerato il numero di quote per il
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT