Commission Regulation (EU) No 119/2013 of 11 February 2013 amending Regulation (EC) No 2214/96 concerning harmonised indices of consumer prices (HICP): transmission and dissemination of sub-indices of the HICP, as regards establishing harmonised indices of consumer prices at constant tax rates Text with EEA relevance

Published date12 February 2013
Subject MatterEconomic policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 041, 12 February 2013
L_2013041IT.01000101.xml
12.2.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 41/1

REGOLAMENTO (UE) N. 119/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), in particolare l’articolo 4, terzo comma e l’articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2494/95, gli Stati membri sono tenuti a presentare indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA).
(2) Il regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione (3) stabilisce che i sottoindici degli IPCA siano elaborati e presentati dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) e diffusi da quest’ultima.
(3) Per analizzare l’inflazione e valutare la convergenza negli Stati membri è necessario raccogliere informazioni sulle ripercussioni delle riforme fiscali sull’inflazione. A tale scopo, inoltre, gli IPCA dovrebbero essere calcolati sulla base di prezzi ad aliquote fiscali costanti anziché sulla base dei prezzi osservati, sotto forma di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (HICP — CT).
(4) Al fine di ottenere risultati affidabili e comparabili da tutti gli Stati membri, è opportuno istituire e mantenere un quadro metodologico comune per l’elaborazione degli HICP — CT.
(5) Si è preso in considerazione il principio del rapporto costo/efficacia, come indicato all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2494/95.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2214/96 è così modificato:

1) all’articolo 2, è aggiunto il seguente comma: «per “indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti” si intendono gli indici che misurano le variazioni dei prezzi al
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