Commission Regulation (EU) No 1224/2012 of 18 December 2012 amending Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 Text with relevance for the EEA and for Switzerland

Published date19 December 2012
Subject MatterSocial provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 349, 19 December 2012
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19.12.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 349/45

REGOLAMENTO (UE) N. 1224/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1),

visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), in particolare l’articolo 92,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di tener conto di alcune modifiche apportate alla legislazione di taluni Stati membri, o della loro volontà di semplificare l’applicazione del sistema di coordinamento del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, gli Stati membri hanno presentato alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale la richiesta di modificare alcuni allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.
(2) La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha accettato le modifiche richieste e ha presentato proposte pertinenti alla Commissione per gli adeguamenti tecnici degli allegati.
(3) La Commissione può accettare le proposte.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1) L’allegato VI è così modificato:
a) dopo la voce «LETTONIA» sono aggiunte le seguenti voci: «UNGHERIA A decorrere dal 1o gennaio 2012, conformemente alle disposizioni della legge CXCI del 2011 sulle prestazioni per le persone con capacità di lavoro modificata e alla modifica di alcune altre leggi:
a) prestazioni di riabilitazione;
b) prestazioni di invalidità.
SLOVACCHIA Pensioni di invalidità per coloro che siano divenuti invalidi come figlio a carico o durante studi di dottorato a tempo pieno in età inferiore a 26 anni e che si considera sempre abbiano maturato il periodo richiesto di assicurazione (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3 e articolo 73, paragrafi 3 e 4 della legge n. 461/2003 sull’assicurazione sociale, come modificata).»;
b) Alla voce «SVEZIA», «(legge 1962: 381, modificata dalla legge 2001:489)» è sostituito da «(capo 34 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].»;
c) La voce «REGNO UNITO» è sostituita dalla seguente: «REGNO UNITO Indennità di integrazione salariale e di sostegno a) Gran Bretagna Parte 1
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