Commission Regulation (EU) No 1253/2013 of 21 October 2013 amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC as regards interoperability of spatial data sets and services

Published date10 December 2013
Subject MatterResearch and technological development,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 331, 10 December 2013
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10.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 331/1

REGOLAMENTO (UE) N. 1253/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (2) stabilisce le modalità tecniche per l’interoperabilità dei set di dati territoriali legati alle tematiche dei dati territoriali di cui all’allegato I della direttiva 2007/2/CE.
(2) Per garantire la piena interoperabilità dei set di dati territoriali, è opportuno stabilire le modalità pratiche per l’interoperabilità dei set di dati territoriali legati alle tematiche di cui all’allegato II e III della direttiva 2007/2/CE.
(3) Al fine di garantire la coerenza generale delle modalità tecniche per l’interoperabilità dei dati territoriali di cui al presente regolamento, occorre modificare le modalità tecniche vigenti per l’interoperabilità dei dati territoriali relativi alle tematiche di cui all’allegato I della direttiva 2007/2/CE.
(4) Innanzitutto occorre modificare i requisiti concernenti gli elenchi di codici al fine di consentire un approccio flessibile per descrivere i valori degli elenchi di codici a livelli di dettaglio diversi e di predisporre le modalità tecniche per condividere gli elenchi di codici estesi.
(5) In secondo luogo la messa a disposizione di dati 2.5-D impone di non limitare le proprietà territoriali allo schema territoriale “Simple Feature”.
(6) In terzo luogo, è necessario introdurre un elemento di metadati aggiuntivo per consentire l’individuazione del tipo di rappresentazione territoriale utilizzato per un set di dati.
(7) In quarto luogo, la categoria tematica di dati territoriali “Sistemi di griglie geografiche” deve essere ampliata per aggiungervi una griglia multi-risoluzione basata su coordinate geografiche.
(8) Inoltre occorre estendere la categoria tematica di dati territoriali “Unità amministrative” in modo da descrivere le unità amministrative marittime.
(9) Infine, per evitare sovrapposizioni con tipi di oggetti territoriali specificati per le tematiche di dati territoriali degli allegati II e III della direttiva 2007/2/CE, occorre eliminare alcuni tipi candidati delle categorie tematiche di dati territoriali “Unità amministrative” e “Idrografia”.
(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1089/2010.
(11) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell’articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1089/2010 è modificato come segue:

(1) L’articolo 2 è così modificato:
(a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: “Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti e quelle specifiche per ogni categoria tematica di cui agli allegati:”
(b) il punto 4 è soppresso;
(c) al punto 6, “ISO 19103” è sostituito da “ISO/TS 19103:2005”;
(d) al punto 9, “EN ISO 19135” è sostituito da “EN ISO 19135:2007”;
(e) al punto 11, “EN ISO 19128” è sostituito da “EN ISO 19128:2008”;
(f) al punto 13, “EN ISO 19115” è sostituito da “EN ISO 19115:2005/AC:2008”;
(g) al punto 15, “EN ISO 19135” è sostituito da “EN ISO 19135:2007”;
(h) al punto 18, “ISO 19103” è sostituito da “ISO/TS 19103:2005”;
(i) sono aggiunti i seguenti punti da 21 a 30:
“21. “proprietà” (property): un attributo o una relazione;
22. “unione” (union type): un tipo che comprende un’unica alternativa fra quelle possibili (elencate come “attributi di membri”), conformemente alla norma ISO/TS 19103/2005;
23. “classe di associazione” (association class): un tipo che definisce proprietà aggiuntive per una relazione tra due altri tipi;
24. “copertura” (coverage): un oggetto territoriale avente la funzione di fornire valori a partire dal suo intervallo per ogni posizione diretta entro il suo ambito spaziale, temporale o spaziotemporale, conformemente alla norma ISO 19123:2007;
25. “dominio” (domain): un set ben definito, conformemente alla norma ISO/TS 19103:2005;
26. “intervallo” (range): un insieme di valori degli attributi degli elementi associati da una funzione agli elementi del dominio di una copertura, conformemente alla norma EN ISO 19123:2007;
27. “griglia rettificata” (rectified grid): una griglia per la quale esiste una trasformazione affine tra le coordinate nella griglia e le coordinate di un sistema di riferimento di coordinate, conformemente alla norma EN ISO 19123:2007;
28. “griglia identificabile” (referenceable grid): una griglia associata ad una trasformazione che può essere utilizzata per convertire i valori di coordinate di una griglia in valori di coordinate identificabili, conformemente alla norma EN ISO 19123:2007;
29. “tassellazione” (tessellation): una ripartizione di uno spazio in un insieme di sottospazi coincidenti di dimensione identica allo spazio ripartito. In uno spazio bidimensionale, una tassellazione consiste in un insieme di poligoni che non si sovrappongono e che coprono interamente una zona di interesse;
30. “valore specificato” (narrower value), un valore che ha un rapporto gerarchico con un valore “parent” più generale.”
(2) L’articolo 4 è così modificato:
(a) Il punto 1 è sostituito dal testo seguente: “1. Per lo scambio e l’associazione di oggetti territoriali provenienti da set di dati che rispettano le condizioni stabilite all’articolo 4 della direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri utilizzano i tipi di oggetti territoriali e i tipi di dati, le elencazioni e gli elenchi di codici associati definiti negli allegati II, III e IV per le tematiche cui i set di dati si riferiscono.”
(b) Tutti i riferimenti “allegato II” di cui ai punti 2 e 3 sono sostituiti da riferimenti “agli allegati”.
(c) Al punto 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente: “I valori dell’elencazione e degli elenchi di codici cono identificati unicamente mediante codici mnemonici linguisticamente neutri leggibili dai computer. I valori possono comprendere anche un nome specifico per ogni lingua destinato ad essere utilizzato per l’interazione umana.”
(3) All’articolo 5, il paragrafo 4 è soppresso.
(4) L’articolo 6 è sostituito dal seguente: “Articolo 6 Elenchi di codici ed elencazioni 1. Gli elenchi di codici possono essere di uno dei seguenti tipi, come specificato negli allegati:
(a) elenchi di codici i cui valori autorizzati comprendono esclusivamente i valori specificati nel presente regolamento;
(b) elenchi di codici i cui valori autorizzati comprendono i valori precisati nel presente regolamento e valori specificati dai fornitori di dati;
(c) elenchi di codici i cui valori autorizzati comprendono i valori specificati nel presente regolamento e valori aggiuntivi definiti dai fornitori di dati a qualsiasi livello della classificazione;
(d) elenchi di codici i cui valori autorizzati comprendono tutti i valori definiti dai fornitori di dati.
Ai fini delle lettere b), c) e d), i fornitori di dati possono utilizzare, oltre ai valori autorizzati, i valori specificati nel documento INSPIRE “Technical guidance” pertinente reperibile nel sito INSPIRE del Centro comune di ricerca (JRC). 2. Gli elenchi di codici possono essere gerarchici. I valori degli elenchi di codici gerarchici possono avere un valore “parent” più generale. Quando i valori validi di un elenco di codici gerarchici sono specificati in una tabella del presente regolamento, i valori “parent” sono riportati nell’ultima colonna. 3. Quando per un attributo il cui tipo è un elenco di codici di cui al paragrafo 1, lettere b), c) o d), un fornitore di dati comunica un valore che non è precisato nel presente regolamento, tale valore e la sua definizione sono messi a disposizione in un registro. 4. Gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati il cui tipo è un elenco di codici possono avere unicamente valori ammessi dalla specifica dell’elenco di codici. 5. Gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati che posseggono un tipo di elencazione possono avere unicamente valori tratti dagli elenchi specificati per detto tipo di elencazione.”
(5) All’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 1, i riferimenti a “nell’allegato II” sono sostituiti da riferimenti a “negli allegati”.
(6) L’articolo 12 è così modificato:
(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. L’ambito dei valori delle proprietà territoriali definito nel presente regolamento è limitato allo schema territoriale “Simple Feature” definito da Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common
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