Commission Regulation (EU) No 150/2011 of 18 February 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards farmed and wild game and farmed and wild game meat Text with EEA relevance

Published date19 February 2011
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 46, 19 February 2011
L_2011046IT.01001401.xml
19.2.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 46/14

REGOLAMENTO (UE) N. 150/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

recante modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d’allevamento e selvatica e le carni di selvaggina d’allevamento e selvatica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Esso disciplina, fra l’altro, la produzione e l’immissione sul mercato delle carni di selvaggina d’allevamento e selvatica. Gli operatori del settore alimentare devono garantire che tali carni siano immesse sul mercato soltanto se prodotte in conformità dell’allegato III, sezioni III e IV, di tale regolamento.
(2) L’allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che gli operatori del settore alimentare possono macellare determinati ratiti e ungulati d’allevamento nel luogo di origine, con l’autorizzazione dell’autorità competente, a determinate condizioni. Tali condizioni prevedono in particolare che gli animali macellati siano accompagnati da una dichiarazione dell’operatore del settore alimentare che ha allevato gli animali e da un certificato rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto.
(3) Tale certificato rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto deve attestare, fra l’altro, il risultato positivo dell’ispezione ante mortem, la corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento e la data e l’ora della macellazione.
(4) Il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (2) disciplina l’abbattimento di animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti. Il regolamento dispone che gli operatori provvedano affinché determinate operazioni di macellazione siano eseguite esclusivamente da persone che dispongono del relativo certificato di idoneità, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite da tale regolamento.
(5) La presenza del veterinario ufficiale o del veterinario riconosciuto in tutte le fasi di macellazione e dissanguamento nell’azienda può ritenersi superflua se l’operatore del settore alimentare che effettua la macellazione è in possesso di un livello adeguato di competenza e di un certificato di idoneità per l’esecuzione di tali operazioni secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1099/2009. In tali casi è opportuno che la corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento nonché la data e l’ora della macellazione possano essere certificate dall’operatore del settore alimentare anziché dal veterinario ufficiale o dal veterinario riconosciuto.
(6) L’allegato III, sezione IV, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 dispone che, per quanto riguarda la selvaggina selvatica grossa, la persona formata debba effettuare al più presto dopo l’abbattimento un esame della carcassa e dei visceri asportati volto a individuare eventuali caratteristiche indicanti che la carne presenta un rischio per la salute. Se durante l’esame non è stata riscontrata alcuna caratteristica anomala indicante che la
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