Commission Regulation (EU) No 178/2011 of 24 February 2011 amending for the 145th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban

Published date25 February 2011
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 51, 25 February 2011
L_2011051IT.01001001.xml
25.2.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 51/10

REGOLAMENTO (UE) N. 178/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2011

recante centoquarantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
(2) L'8 febbraio 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due persone fisiche al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.
(3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
(4) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Direttore — Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

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