Commission Regulation (EU) No 18/2010 of 8 January 2010 amending Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council as far as specifications for national quality control programmes in the field of civil aviation security are concerned

Published date12 January 2010
Subject MatterTransport,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 7, 12 January 2010
L_2010007IT.01000301.xml
12.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 7/3

REGOLAMENTO (UE) N. 18/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’8 gennaio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, la definizione e l’attuazione di un programma nazionale per il controllo della qualità da parte di ciascuno Stato membro sono essenziali per garantire l’efficacia dei rispettivi programmi per la sicurezza dell’aviazione civile.
(2) È opportuno che le specifiche del programma nazionale per il controllo della qualità che dovranno essere applicate dagli Stati membri garantiscano un’impostazione armonizzata.
(3) Per essere efficaci, è opportuno che le attività di controllo della conformità effettuate sotto la responsabilità dell’autorità competente si svolgano periodicamente. È opportuno che tali attività non subiscano limitazioni in relazione al loro oggetto, alla fase o al momento in cui vengono effettuate. È opportuno che esse vengano effettuate nelle forme più idonee a garantirne l’efficacia.
(4) È opportuno elaborare in via prioritaria una metodologia comune per le attività di controllo della conformità.
(5) È necessario definire una procedura armonizzata per le relazioni sui provvedimenti assunti per ottemperare agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e sulla situazione della sicurezza dell’aviazione nel territorio degli Stati membri.
(6) È opportuno che i programmi nazionali per il controllo della qualità si basino sulle migliori pratiche. Queste migliori pratiche devono essere comunicate alla Commissione e a tutti gli Stati membri.
(7) Il regolamento (CE) n. 300/2008 deve essere modificato di conseguenza.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 300/2008

Il regolamento (CE) n. 300/2008 è modificato come segue:

1) il titolo dell’allegato è sostituito dal seguente: «Allegato I»;
2) è aggiunto un allegato II il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dalla data indicata nelle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, ma non oltre il 29 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

Specifiche comuni per il programma nazionale di controllo della qualità che devono essere applicate da ciascuno Stato membro nel settore della sicurezza dell’aviazione civile

1. DEFINIZIONI

1.1. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
1) “volume di traffico annuo”, il numero totale di passeggeri in arrivo, in partenza e in transito (contati una sola volta);
2) “autorità competente”, l’autorità nazionale designata da uno Stato membro a norma dell’articolo 9 come responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell’attuazione del rispettivo programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile;
3) “auditor”, la persona che svolge attività di controllo della conformità a nome dell’autorità competente;
4) “certificazione”, la valutazione e la conferma formali effettuata dall’autorità competente o a nome di questa, che una determinata persona possiede le competenze necessarie per espletare le funzioni di auditor ad un livello accettabile, quali definite dall’autorità competente;
5) “attività di controllo della conformità”, qualsiasi procedimento o processo utilizzato per valutare l’attuazione del presente regolamento e il programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione;
6) “carenza”, la mancata conformità a un requisito di sicurezza dell’aviazione;
7) “ispezione”, l’esame dell’applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza allo scopo di accertare se esse vengano effettuate in modo efficace e conformemente alle norme prescritte e per individuare eventuali carenze;
8) “intervista”, la verifica orale effettuata da un auditor per stabilire se determinate misure o procedure di sicurezza siano applicate;
9) “osservazione”, la verifica visuale effettuata da un auditor per stabilire se una misura o procedura di sicurezza è applicata;
10) “campione rappresentativo”, la scelta, fra le varie possibili opzioni di controllo, di quelle che, per numero e ambito, possono fornire una base per conclusioni generali sull’applicazione delle norme;
11) “audit di sicurezza”, l’esame approfondito delle misure e delle procedure di sicurezza, allo scopo di determinare se siano state pienamente osservate in modo continuativo;
12) “test”, la valutazione delle misure di sicurezza dell’aviazione, con la quale è simulata l’intenzione di commettere un atto illecito, allo scopo di verificare l’efficace attuazione delle misure di sicurezza poste in essere;
13) “verifica”, ogni attività svolta da un auditor per stabilire se una determinata misura di sicurezza sia effettivamente in atto;
14) “punto vulnerabile”, qualsiasi insufficienza delle misure e procedure applicate che potrebbe essere sfruttata per commettere un atto di interferenza illecita.

2. POTERI DELL’AUTORITÀ COMPETENTE

2.1. Gli Stati membri conferiscono all’autorità competente i poteri necessari per controllare e far osservare tutte le prescrizioni del presente regolamento e delle sue misure di applicazione, compreso il potere di infliggere sanzioni ai sensi dell’articolo 21.
2.2. L’autorità competente esercita le attività di controllo della conformità e dispone dei poteri necessari per imporre che ogni carenza identificata venga corretta nei tempi stabiliti.
2.3. È istituita una procedura graduale e proporzionata per gli interventi correttivi delle carenze e per le misure di esecuzione. Tale procedura comprende una successione di tappe che devono essere osservate fino alla completa correzione, tra le quali:
a) consigli e raccomandazioni;
b) diffida;
c) ingiunzione;
d) sanzioni amministrative e procedimenti giudiziari.
L’autorità competente può omettere una o più di queste fasi, in particolare in presenza di una carenza seria o ripetuta.

3. OBIETTIVI E CONTENUTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ

3.1. Gli obiettivi del programma nazionale per il controllo della qualità consistono nel verificare che le misure di sicurezza dell’aviazione siano effettivamente correttamente applicate e nello stabilire il loro livello di conformità con le disposizioni del presente regolamento e del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione mediante attività di controllo della conformità.
3.2. Il programma nazionale per il controllo della qualità comprende i seguenti elementi:
a) struttura organizzativa, competenze e risorse;
b) descrizione delle mansioni degli auditor e qualifiche richieste;
c) attività di controllo della conformità, compreso l’ambito degli audit di sicurezza, ispezioni, test e — a seguito di una violazione effettiva o potenziale della sicurezza — indagini, frequenza degli audit di sicurezza e delle ispezioni, nonché classifica del livello di conformità;
d) inchieste qualora vi sia motivo di ridefinire le esigenze in materia di sicurezza;
e) attività di correzione delle carenze che forniscano informazioni in relazione alla notificazione delle carenze, misure di accompagnamento e misure correttive allo scopo di garantire la conformità con le norme di sicurezza dell’aviazione;
f) misure di esecuzione e, se necessario, penalità come specificato ai punti 2.1 e 2.3 del presente allegato;
g) comunicazione delle attività di controllo della conformità effettuate compreso, se del caso, lo scambio di informazioni fra autorità nazionali sui livelli di conformità;
h) processo di sorveglianza delle misure di controllo interno della qualità dell’aeroporto, dell’operatore e dell’ente;
i) processo per registrare e analizzare i risultati del programma nazionale per il controllo della qualità allo scopo di individuare le tendenze evolutive e orientare i futuri indirizzi delle politiche.

4. CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ

4.1. Tutti gli aeroporti, tutti gli operatori e tutte le altre entità che esercitano responsabilità nel settore della sicurezza dell’aviazione sono oggetto di controlli periodici allo scopo di individuare e correggere rapidamente le carenze riscontrate.
4.2. Detto controllo viene
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT