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12.1.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 7/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 18/2010 DELLA COMMISSIONE
dell’8 gennaio 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, la definizione e l’attuazione di un programma nazionale per il controllo della qualità da parte di ciascuno Stato membro sono essenziali per garantire l’efficacia dei rispettivi programmi per la sicurezza dell’aviazione civile. |
(2) | È opportuno che le specifiche del programma nazionale per il controllo della qualità che dovranno essere applicate dagli Stati membri garantiscano un’impostazione armonizzata. |
(3) | Per essere efficaci, è opportuno che le attività di controllo della conformità effettuate sotto la responsabilità dell’autorità competente si svolgano periodicamente. È opportuno che tali attività non subiscano limitazioni in relazione al loro oggetto, alla fase o al momento in cui vengono effettuate. È opportuno che esse vengano effettuate nelle forme più idonee a garantirne l’efficacia. |
(4) | È opportuno elaborare in via prioritaria una metodologia comune per le attività di controllo della conformità. |
(5) | È necessario definire una procedura armonizzata per le relazioni sui provvedimenti assunti per ottemperare agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e sulla situazione della sicurezza dell’aviazione nel territorio degli Stati membri. |
(6) | È opportuno che i programmi nazionali per il controllo della qualità si basino sulle migliori pratiche. Queste migliori pratiche devono essere comunicate alla Commissione e a tutti gli Stati membri. |
(8) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 300/2008
Il regolamento (CE) n. 300/2008 è modificato come segue:
1) | il titolo dell’allegato è sostituito dal seguente: «Allegato I»; |
2) | è aggiunto un allegato II il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dalla data indicata nelle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, ma non oltre il 29 aprile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 gennaio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
ALLEGATO
«
ALLEGATO II
Specifiche comuni per il programma nazionale di controllo della qualità che devono essere applicate da ciascuno Stato membro nel settore della sicurezza dell’aviazione civile
1. DEFINIZIONI
1.1. | Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
1) | “volume di traffico annuo”, il numero totale di passeggeri in arrivo, in partenza e in transito (contati una sola volta); |
2) | “autorità competente”, l’autorità nazionale designata da uno Stato membro a norma dell’articolo 9 come responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell’attuazione del rispettivo programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile; |
3) | “auditor”, la persona che svolge attività di controllo della conformità a nome dell’autorità competente; |
4) | “certificazione”, la valutazione e la conferma formali effettuata dall’autorità competente o a nome di questa, che una determinata persona possiede le competenze necessarie per espletare le funzioni di auditor ad un livello accettabile, quali definite dall’autorità competente; |
5) | “attività di controllo della conformità”, qualsiasi procedimento o processo utilizzato per valutare l’attuazione del presente regolamento e il programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione; |
6) | “carenza”, la mancata conformità a un requisito di sicurezza dell’aviazione; |
7) | “ispezione”, l’esame dell’applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza allo scopo di accertare se esse vengano effettuate in modo efficace e conformemente alle norme prescritte e per individuare eventuali carenze; |
8) | “intervista”, la verifica orale effettuata da un auditor per stabilire se determinate misure o procedure di sicurezza siano applicate; |
9) | “osservazione”, la verifica visuale effettuata da un auditor per stabilire se una misura o procedura di sicurezza è applicata; |
10) | “campione rappresentativo”, la scelta, fra le varie possibili opzioni di controllo, di quelle che, per numero e ambito, possono fornire una base per conclusioni generali sull’applicazione delle norme; |
11) | “audit di sicurezza”, l’esame approfondito delle misure e delle procedure di sicurezza, allo scopo di determinare se siano state pienamente osservate in modo continuativo; |
12) | “test”, la valutazione delle misure di sicurezza dell’aviazione, con la quale è simulata l’intenzione di commettere un atto illecito, allo scopo di verificare l’efficace attuazione delle misure di sicurezza poste in essere; |
13) | “verifica”, ogni attività svolta da un auditor per stabilire se una determinata misura di sicurezza sia effettivamente in atto; |
14) | “punto vulnerabile”, qualsiasi insufficienza delle misure e procedure applicate che potrebbe essere sfruttata per commettere un atto di interferenza illecita. | |
2. POTERI DELL’AUTORITÀ COMPETENTE
2.1. | Gli Stati membri conferiscono all’autorità competente i poteri necessari per controllare e far osservare tutte le prescrizioni del presente regolamento e delle sue misure di applicazione, compreso il potere di infliggere sanzioni ai sensi dell’articolo 21. |
2.2. | L’autorità competente esercita le attività di controllo della conformità e dispone dei poteri necessari per imporre che ogni carenza identificata venga corretta nei tempi stabiliti. |
2.3. | È istituita una procedura graduale e proporzionata per gli interventi correttivi delle carenze e per le misure di esecuzione. Tale procedura comprende una successione di tappe che devono essere osservate fino alla completa correzione, tra le quali:
a) | consigli e raccomandazioni; |
d) | sanzioni amministrative e procedimenti giudiziari. | L’autorità competente può omettere una o più di queste fasi, in particolare in presenza di una carenza seria o ripetuta. |
3. OBIETTIVI E CONTENUTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
3.1. | Gli obiettivi del programma nazionale per il controllo della qualità consistono nel verificare che le misure di sicurezza dell’aviazione siano effettivamente correttamente applicate e nello stabilire il loro livello di conformità con le disposizioni del presente regolamento e del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione mediante attività di controllo della conformità. |
3.2. | Il programma nazionale per il controllo della qualità comprende i seguenti elementi:
a) | struttura organizzativa, competenze e risorse; |
b) | descrizione delle mansioni degli auditor e qualifiche richieste; |
c) | attività di controllo della conformità, compreso l’ambito degli audit di sicurezza, ispezioni, test e — a seguito di una violazione effettiva o potenziale della sicurezza — indagini, frequenza degli audit di sicurezza e delle ispezioni, nonché classifica del livello di conformità; |
d) | inchieste qualora vi sia motivo di ridefinire le esigenze in materia di sicurezza; |
e) | attività di correzione delle carenze che forniscano informazioni in relazione alla notificazione delle carenze, misure di accompagnamento e misure correttive allo scopo di garantire la conformità con le norme di sicurezza dell’aviazione; |
f) | misure di esecuzione e, se necessario, penalità come specificato ai punti 2.1 e 2.3 del presente allegato; |
g) | comunicazione delle attività di controllo della conformità effettuate compreso, se del caso, lo scambio di informazioni fra autorità nazionali sui livelli di conformità; |
h) | processo di sorveglianza delle misure di controllo interno della qualità dell’aeroporto, dell’operatore e dell’ente; |
i) | processo per registrare e analizzare i risultati del programma nazionale per il controllo della qualità allo scopo di individuare le tendenze evolutive e orientare i futuri indirizzi delle politiche. | |
4. CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ
4.1. | Tutti gli aeroporti, tutti gli operatori e tutte le altre entità che esercitano responsabilità nel settore della sicurezza dell’aviazione sono oggetto di controlli periodici allo scopo di individuare e correggere rapidamente le carenze riscontrate. |
4.2. | Detto controllo viene |
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