Commission Regulation (EU) No 206/2014 of 4 March 2014 amending Regulation (EU) No 601/2012 as regards global warming potentials for non-CO 2 greenhouse gases Text with EEA relevance
Published date | 05 March 2014 |
Subject Matter | Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 065, 5 March 2014 |
5.3.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 65/27 |
REGOLAMENTO (UE) N. 206/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 per quanto concerne il potenziale di riscaldamento globale per i gas ad effetto serra diversi dal CO2
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | L’allegato VI del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (2) determina il potenziale di riscaldamento globale (GWP) dei gas ad effetto serra diversi dal CO2. |
(2) | La decisione 15/CP.17 (3) della Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), al fine di attuare gli orientamenti IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) stilati dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, stabilisce che, a partire dal 2015 e fino a nuova decisione della Conferenza delle parti della convenzione UNFCCC, i valori di GWP utilizzati dalle parti per calcolare l’equivalente-biossido di carbonio delle emissioni di origine antropica prodotte dalle fonti e l’assorbimento dei gas serra tramite pozzi sono quelli elencati nell’allegato III della decisione 15/CP.17. |
(3) | Per garantire la coerenza della pertinente legislazione dell’Unione con le metodologie impiegate nell’ambito del processo UNFCCC, il regolamento (UE) n. 601/2012 deve essere modificato di conseguenza. |
(4) | Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, le quote rilasciate a partire dal 1o gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante un periodo di otto anni con inizio il 1o gennaio 2013. L’adeguamento del quantitativo di quote da rilasciare a decorrere dal 1o gennaio 2013 ai sensi dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, di tale direttiva è stabilito tenendo conto dei valori di GWP di cui all’allegato III della decisione 15/CP.17 della Conferenza delle parti della convenzione UNFCCC. Poiché il regolamento |
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