Commission Regulation (EU) No 219/2014 of 7 March 2014 amending Annex I to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the specific requirements for post-mortem inspection of domestic swine Text with EEA relevance

Published date08 March 2014
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 069, 8 March 2014
L_2014069IT.01009901.xml
8.3.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69/99

REGOLAMENTO (UE) N. 219/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per l’ispezione post mortem di animali della specie suina domestica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 18, punto7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. Esso dispone, fra le altre cose, che gli Stati membri assicurino che i controlli ufficiali sulle carni fresche vengano effettuati in conformità dell’allegato I. Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone altresì che il veterinario ufficiale effettui compiti ispettivi nei macelli, centri di lavorazione della selvaggina e laboratori di sezionamento che immettono sul mercato carni fresche, tra l’altro in conformità dei requisiti specifici di cui alla sezione IV dell’allegato I del regolamento.
(2) La sezione IV, capo IV, parte B dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce i requisiti specifici per le ispezioni post mortem dei suini domestici.
(3) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato il 3 ottobre 2011 un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica cui far fronte tramite l’ispezione delle carni (suine) (2) in cui si conclude che il requisito vigente relativo alla palpazione e all’incisione durante l’ispezione post mortem comporta un rischio di contaminazione incrociata.
(4) L’EFSA è giunta inoltre alla conclusione che la palpazione e l’incisione attualmente utilizzate nelle ispezioni post mortem devono essere omesse nei suini sottoposti a macellazione normale, perché il rischio di contaminazione microbica incrociata è più elevato del rischio associato ad un possibile ridotto rilevamento delle condizioni su cui si concentrano tali tecniche. L’uso di tali tecniche manuali durante l’ispezione post mortem va limitato ai suini sospetti individuati, fra l’altro, mediante riconoscimento visivo delle pertinenti anomalie post mortem.
(5) Alla luce del parere dell’EFSA, è opportuno modificare le norme specifiche per le ispezioni post mortem di suini domestici di cui alla sezione IV, capo IV, parte B dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004.
(6) Qualora i dati epidemiologici o di altra natura trasmessi dall’azienda di provenienza degli animali, le informazioni sulla catena alimentare o i risultati dell’ispezione ante mortem o del riconoscimento visivo post mortem delle pertinenti anomalie indichino possibili rischi per la salute pubblica o la salute e il benessere degli animali, il veterinario ufficiale deve anche avere la possibilità di decidere quali palpazioni e incisioni vadano effettuate nel corso dell’ispezione post mortem al fine di decidere se le carni sono idonee al consumo umano.
(7) Le prescrizioni di cui al presente regolamento modificano il regolamento (CE) n. 854/2004 comportando un adeguamento delle pratiche correnti sia per gli operatori del settore alimentare che per le autorità competenti. È pertanto opportuno consentire l’applicazione differita del presente regolamento.
(8) Il regolamento (CE) n. 854/2004 va quindi modificato di conseguenza.
(9) Le misure
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