Commission Regulation (EU) No 268/2010 of 29 March 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the access to spatial data sets and services of the Member States by Community institutions and bodies under harmonised conditions

Published date30 March 2010
Subject MatterInformation and verification,Research and technological development,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 83, 30 March 2010
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30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 83/8

REGOLAMENTO (UE) N. 268/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2010

recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri sono tenuti a fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari l’accesso ai dati territoriali e ai servizi ad essi relativi in base a condizioni armonizzate.
(2) Al fine di garantire un approccio omogeneo alla fornitura dell’accesso ai dati territoriali e ai servizi ad essi relativi, il presente regolamento deve definire una serie di condizioni minime da rispettare.
(3) La direttiva 2007/2/CE prevede una deroga alla condivisione dei dati a norma dell’articolo 17, paragrafo 7. Tuttavia, anche qualora applichino tali deroghe, gli Stati membri devono avere la facoltà di indicare delle misure, ad esempio misure di sicurezza, che le istituzioni e gli organismi comunitari sono tenuti ad applicare per poter accedere a tali set di dati e servizi.
(4) Qualsiasi accordo, compresi gli accordi di licenza, i contratti e gli scambi di posta elettronica o qualsiasi altra disposizione riguardante l’accesso, da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, ai set di dati territoriali e ai servizi degli Stati membri e delle relative autorità competenti di cui al presente regolamento, deve utilizzare la terminologia definita all’articolo 3 della direttiva 2007/2/CE.
(5) Al fine di svolgere le loro funzioni pubbliche e contribuire all’attuazione delle politiche europee in materia di ambiente, le istituzioni e gli organismi comunitari devono poter mettere a disposizione dei contraenti che operano per loro conto i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi.
(6) In generale, le disposizioni devono essere conformi al presente regolamento diciotto mesi dopo l’entrata in vigore dello stesso. Tuttavia, poiché è possibile che siano ancora in vigore disposizioni stipulate in
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