Commission Regulation (EU) No 481/2013 of 24 May 2013 adapting Implementing Regulation (EU) No 788/2012 as regards the number of samples to be taken and analysed by Croatia for the pesticide/product combinations Text with EEA relevance

Published date25 May 2013
Subject MatterPlant health legislation,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 139, 25 May 2013
L_2013139IT.01000501.xml
25.5.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139/5

REGOLAMENTO (UE) N. 481/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2013

che adegua il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 per quanto riguarda il numero di campioni delle combinazioni di antiparassitario/prodotto che la Croazia è tenuta a prelevare e analizzare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,

considerando quanto segue:

(1) L’adesione della Croazia all’Unione è prevista per il 1o luglio 2013.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (1) stabilisce nel suo allegato II il numero di campioni che ciascuno Stato membro è tenuto a prelevare e ad analizzare in conformità all’articolo 1 di detto regolamento.
(3) Poiché i dati di un solo semestre non sarebbero pienamente comparabili con quelli degli altri Stati membri raccolti nel corso di tutto l’anno 2013, è opportuno che la Croazia partecipi ai programmi pluriennali coordinati dell’Unione a partire dal gennaio 2014.
(4) Occorre pertanto adeguare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II, punto 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 dopo la riga relativa all’Ungheria è inserita la riga seguente:

«HR 12 (*) 15 (**)»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e alla data di detta entrata in vigore.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 235 dell’1.9.2012, pag. 8.


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