Commission Regulation (EU) No 490/2013 of 27 May 2013 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of biodiesel originating in Argentina and Indonesia

Published date28 May 2013
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 141, 28 May 2013
L_2013141IT.01000601.xml
28.5.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141/6

REGOLAMENTO (UE) N. 490/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2013

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

(1) Il 29 agosto 2012, la Commissione europea ("la Commissione") ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) ("l'avviso di apertura"), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di biodiesel originario di Argentina e Indonesia ("i paesi interessati").
(2) L'inchiesta è stata aperta a seguito di una denuncia presentata il 17 luglio 2012 dallo European Biodiesel Board ("il denunciante") per conto di produttori che rappresentano oltre il 60% della produzione totale di biodiesel dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping relative a tale prodotto e al pregiudizio notevole che ne risultava, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.
(3) Il 30 gennaio 2013, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni dello stesso prodotto originario dei paesi interessati in virtù del regolamento (UE) n. 79/2013 del 28 gennaio 2013 (3).
(4) Il 10 novembre 2012 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell'Unione di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, e ha avviato un'inchiesta separata.

2. Periodo dell'inchiesta

(5) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012 ("il periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e la fine del PI ("il periodo in esame").

3. Parti interessate dall'inchiesta

(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti in Argentina e Indonesia, gli importatori noti, i fornitori, i distributori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessate, nonché le autorità di Argentina e Indonesia. L'avviso di apertura invitava tutte le parti interessate dall'inchiesta a contattare la Commissione e a manifestarsi.
(7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell'avviso di apertura.
(8) Il denunciante, i produttori esportatori argentini e indonesiani, gli importatori e le autorità di Argentina e Indonesia hanno comunicato le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.

3.1. Campionamento

(9) In considerazione del numero elevato di produttori esportatori in Argentina e Indonesia, di importatori indipendenti nell'Unione e di produttori dell'Unione coinvolti nell'inchiesta e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura che avrebbe potuto limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori argentini e indonesiani, gli importatori indipendenti e i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante la selezione di un campione conformemente all'articolo 17 del regolamento di base (tecnica nota anche come "campionamento").

3.2. Campionamento dei produttori esportatori in Argentina

(10) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori in Argentina sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.
(11) Dieci produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Tuttavia, due società hanno segnalato di non aver effettuato esportazioni nell'Unione (o di non aver avuto nessuna produzione) durante il PI.
(12) I restanti otto (gruppi di) produttori esportatori rappresentavano l'intero volume esportato nell'Unione durante il PI.
(13) Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione selezionato rappresentava l'86% del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il PI, come indicato dagli otto produttori esportatori richiamati al considerando 12.
(14) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti, nonché l'associazione dei produttori argentini e le autorità argentine, sono stati consultati in merito alla selezione del campione, e non hanno sollevato obiezioni.

3.3. Esame individuale

(15) Nessuna società argentina non inclusa nel campione ha chiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.4. Campionamento dei produttori esportatori in Indonesia

(16) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori in Indonesia sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.
(17) Otto produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Tuttavia, tre società hanno segnalato di non aver effettuato esportazioni nell'Unione durante il PI.
(18) I restanti cinque (gruppi di) produttori esportatori rappresentavano l'intero volume esportato nell'Unione durante il PI.
(19) Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di quattro produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione selezionato rappresentava il 99% del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il PI, come indicato dai cinque produttori esportatori richiamati al considerando 18.
(20) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti, nonché le autorità indonesiane, sono stati consultati e non hanno sollevato obiezioni.

3.5. Esame individuale

(21) Nessuna società indonesiana non inclusa nel campione ha chiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.6. Campionamento degli importatori indipendenti

(22) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. Nessun importatore ha tuttavia collaborato alla presente inchiesta.

3.7. Campionamento dei produttori dell'Unione

(23) Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tale campione era composto da otto produttori dell'Unione noti alla Commissione prima dell'avvio dell'inchiesta come produttori di biodiesel. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume della produzione e delle vendite, nonché all'ubicazione geografica. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 27% della produzione dell'Unione.
(24) L'avviso di apertura invitava anche le parti interessate a presentare le proprie osservazioni sul campione provvisorio. In seguito alla pubblicazione del campione proposto due delle società da includere nel campione hanno ritirato l'offerta di collaborazione, e sono state sostituite da altre due società. L'industria dell'Unione ha inoltre precisato che, a causa del gran numero di PMI produttrici di biodiesel, almeno una di esse doveva essere inclusa nel campione. Tale richiesta è stata accettata.
(25) Il campione è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

3.8. Risposte al questionario

(26) Sono stati inviati questionari ai tre produttori esportatori (o gruppi di produttori) inclusi nel campione in Argentina, ai quattro produttori esportatori (o gruppi di produttori) inclusi nel campione in Indonesia e agli otto produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(27) Sono pervenute risposte al questionario da sette produttori esportatori (o gruppi di produttori) inclusi nel campione in Argentina e Indonesia, da otto produttori dell'Unione inclusi nel campione e da tre utilizzatori.

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