Commission Regulation (EU) No 550/2011 of 7 June 2011 on determining, pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, certain restrictions applicable to the use of international credits from projects involving industrial gases Text with EEA relevance

Published date08 June 2011
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 149, 8 June 2011
L_2011149IT.01000101.xml
8.6.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 149/1

REGOLAMENTO (UE) N. 550/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2011

che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all’uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11 bis, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1) L’obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (2), è la stabilizzazione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Per conseguire tale obiettivo la temperatura superficiale media annua del pianeta non dovrebbe superare di oltre 2 °C i livelli del periodo pre-industriale, come ribadito dalla conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Cancun nel dicembre del 2010 e dall’«accordo di Copenhagen». L’ultimo rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) indica che tale obiettivo potrà essere raggiunto soltanto se le emissioni globali di gas a effetto serra cominceranno a stabilizzarsi a partire dal 2020. Ciò significa che tutti i principali paesi responsabili delle emissioni dovranno intensificare complessivamente il proprio impegno.
(2) Se vorremo tener fede a tale sfida, i mercati del carbonio dovranno svolgere un ruolo determinante, consentendoci di raggiungere i nostri obiettivi a costi minori e, nel contempo, di promuovere traguardi più ambiziosi. I mercati del carbonio possono essere inoltre un modo efficace per trasferire finanziamenti ai paesi in via di sviluppo ed aiutarci a raggiungere l’obiettivo convenuto a Copenaghen di un pacchetto di aiuti internazionali pari a 100 miliardi di dollari USA. A tal fine occorrerà potenziare notevolmente i meccanismi esistenti, anche tramite una riforma del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) che miri ad aumentare l’uso di valori di riferimento uniformi e mediante la creazione di nuovi meccanismi di mercato.
(3) Il protocollo di Kyoto, approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (3), ha fissato obiettivi di riduzione delle emissioni per 39 parti contraenti per il periodo 2008-2012 e ha istituito due meccanismi per la creazione di crediti internazionali che le parti possono utilizzare per compensare le emissioni. L’applicazione congiunta (JI) prevede la creazione di unità di riduzione delle emissioni (ERU), mentre il meccanismo di sviluppo pulito (CDM) genera riduzioni certificate di emissioni (CER).
(4) I due sistemi citati sono considerati puri meccanismi di compensazione che, a fronte di una riduzione di una tonnellata di emissioni di gas serra, consentono di emettere altrove una tonnellata degli stessi gas. Se, da un lato, tali sistemi aiutano in generale ad abbassare i costi delle riduzioni di gas serra a livello mondiale, consentendo di intervenire nei paesi in cui tali riduzioni presentano un buon rapporto costi-benefici, essi non contribuiscono, dall’altro, agli interventi di riduzione necessari
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