Commission Regulation (EU) No 596/2010 of 7 July 2010 adapting Regulation (EC) No 1019/2002 on marketing standards for olive oil on account of the accession of Bulgaria and Romania
Published date | 08 July 2010 |
Subject Matter | Oils and fats |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 173, 08 July 2010 |
8.7.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 173/27 |
REGOLAMENTO (UE) N. 596/2010 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2010
recante adeguamento del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva, a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) | In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea è opportuno apportare un adeguamento tecnico al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione (1). |
(2) | L’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1019/2002 stabilisce che gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure necessarie per assicurare il rispetto di detto regolamento, comprese quelle concernenti il regime di sanzioni, entro il 31 dicembre 2002. Per dare alla Bulgaria e alla Romania la possibilità di adempiere l’obbligo in questione, occorre prevedere per detti Stati una data successiva alla loro adesione. |
(3) | Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1019/2002. |
(4) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1019/2002 è aggiunto il seguente comma:
«La Bulgaria e la Romania comunicano alla Commissione le misure di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2010 e le modifiche a dette misure entro la fine del mese successivo a quello della loro adozione.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27.
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