Commission Regulation (EU) No 668/2013 of 12 July 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2,4-DB, dimethomorph, indoxacarb, and pyraclostrobin in or on certain products Text with EEA relevance

Published date13 July 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 192, 13 July 2013
L_2013192IT.01003901.xml
13.7.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192/39

REGOLAMENTO (UE) N. 668/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2013

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-DB, dimetomorf, indoxacarb e pyraclostrobin in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Per le sostanze 2,4-DB, indoxacarb e piraclostrobina i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. I livelli massimi di residui (LMR) per il dimetomorf sono fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) È opportuno operare alcuni adeguamenti tecnici, in particolare il nome della sostanza attiva «2,4 DB» deve essere sostituito con «2,4-DB». È necessario dunque modificare di conseguenza l’allegato II nonché l’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3) Per il 2,4-DB, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (2). L’Autorità propone di modificare la definizione del residuo. L’Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per orzo in chicchi, avena in chicchi, segale in chicchi e frumento in chicchi, per carne, grasso, fegato e reni di suini, bovini, ovini e caprini, come pure per il latte vaccino, di capra e di pecora mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non vi è alcun rischio per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello determinato dall’Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(4) Per il dimetomorf, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (3). L’Autorità propone di modificare la definizione del residuo. L’Autorità ha raccomandato di abbassare gli LMR per ananas, patate, cipolline, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, cavoli ricci, scarola, cicoria witloof, fagioli (freschi, senza baccello), semi di papavero e semi di colza, per carne, grasso, fegato e reni di suini, bovini, ovini e caprini, come pure per carni di pollame, grasso di pollame, fegato, latte vaccino, latte di pecora e capra e uova di volatili. Per gli altri prodotti si raccomanda di aumentare o mantenere gli attuali LMR. L’Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per lamponi, more e spinaci mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non vi è alcun rischio per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello determinato dall’Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda ortaggi a bulbo - altri, è opportuno fissare gli LMR a un livello diverso da quello determinato dall’Autorità, dato che non vi è alcun rischio per i consumatori e sulla base di informazioni aggiuntive sulle buone pratiche agricole fornite dalla Germania. Per quanto riguarda aglio, cipolle, scalogni, broccoli, cavoli cappucci, cavoli a foglia, lattuga, scarola, spinaci, bietole da foglia e sedano, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l’Autorità ha presentato ulteriori pareri riguardanti gli LMR (4) (5). È opportuno tener conto di tali pareri.
(5) Per l’indoxacarb, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (6). L’Autorità propone di modificare la definizione del residuo. L’autorità raccomanda di abbassare gli LMR per mirtilli, ribes a grappoli, uva spina, cinorrodonti, more di gelso selvatico, bacche di sambuco, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, scarola, arachidi, semi di colza e mais. Per gli altri prodotti si raccomanda di aumentare o mantenere gli attuali LMR. L’Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per mele, cavoli broccoli, cavolfiori, soncino, rucola, rucola selvatica, foglie e germogli di Brassica, carni di pollame, grasso, fegati e uova di volatili mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non vi è alcun rischio per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello determinato dall’Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda fragole, lamponi, cavoli cinesi, soncino, fagioli (freschi, con baccello), cardi, finocchio e rabarbaro, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l’Autorità ha presentato un ulteriore parere sugli LMR (7). È opportuno tener conto di tale parere.
(6) Per il pyraclostrobin, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (8). L’Autorità raccomanda di abbassare gli LMR per scarola e lupini (secchi). Per gli altri prodotti si raccomanda di aumentare o mantenere gli attuali LMR. L’Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per uve da tavola, sedano, semi di cotone e chicchi di caffè non erano disponibili alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non vi è alcun rischio per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello determinato dall’Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda arance, cavoli a foglia, arachidi, semi di lino, semi di papavero, semi di sesamo, semi di colza, semi di senape, semi di cotone, cartamo, borragine, semi di camelina e semi di ricino, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l’Autorità ha presentato ulteriori pareri riguardanti gli LMR (9) (10). È opportuno tener conto di tali pareri. Per quanto riguarda ciliege, pesche, prugne, fragole, lamponi, more, mirtilli, papaya, cipolle, cucurbitacee a buccia commestibile, orzo, avena, segala, sorgo e frumento, dopo che l’Autorità ha presentato il parere di cui al primo comma, la Commissione del Codex Alimentarius (CAC) (11) ha adottato gli LMR del Codex (CXL) per il pyraclostrobin. È opportuno tener conto di tali CXL, ad eccezione di quelli non sicuri per un gruppo di consumatori europei e per i quali l’Unione ha formulato una riserva alla CAC (12).
(7) Sulla base dei pareri motivati emessi dall’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi a quanto prescritto dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(8) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(9) Prima di applicare gli LMR modificati è opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(10) L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e l’allegato III, parti A e B dello stesso regolamento vanno pertanto modificati di conseguenza.
(11) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrà stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti in conformità delle norme prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua forma precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento continuerà ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa precedentemente...

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