Commission Regulation (EU) No 703/2010 of 4 August 2010 amending Regulation (EC) No 828/2009 laying down detailed rules of application for the marketing years 2009/10 to 2014/15 for the import and refining of sugar products of tariff heading 1701 under preferential agreements
Published date | 05 August 2010 |
Subject Matter | Sugar,Preferential systems,Common organisation of agricultural markets |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 203, 05 August 2010 |
5.8.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 203/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 703/2010 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 828/2009 che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell’ambito di accordi preferenziali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (2), in particolare l’articolo 11, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) | In conformità dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell’ambito di accordi preferenziali (3), un paese figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 o nell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 può essere aggiunto all’allegato I del regolamento (CE) n. 828/2009. Ciononostante, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 732/2008, sono ammissibili soltanto i paesi meno sviluppati figuranti nell’allegato I dello stesso regolamento. |
(2) | Il Burkina Faso è un paese meno sviluppato figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 e ha chiesto alla Commissione di essere inserito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 828/2009. Il Burkina Faso è un produttore di zucchero e pertanto è un potenziale esportatore verso l’UE. |
(3) | L’articolo 11, paragrafo 2, |
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