Commission Regulation (EU) No 724/2013 of 26 July 2013 amending Regulation (EU) No 231/2012 as regards specifications on several polyols Text with EEA relevance

Published date27 July 2013
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 202, 27 July 2013
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27.7.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 202/11

REGOLAMENTO (UE) N. 724/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda le specifiche relative a una serie di polioli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(2) Tali specifiche possono essere aggiornate conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(3) Il 29 novembre 2011 è stata presentata e successivamente messa a disposizione degli Stati membri una domanda di modifica delle specifiche riguardanti una serie di polioli.
(4) Il regolamento (UE) n. 231/2012 determina le specifiche per il mannitolo [E 421(i)] e per il mannitolo prodotto mediante fermentazione [E 421(ii)]. Ai fini di maggior chiarezza e coerenza è opportuno che la denominazione dell’additivo alimentare attualmente autorizzato «Mannitolo [E 421(i)]» venga trasformata in «Mannitolo prodotto per idrogenazione», cosicché occorre cambiarne la definizione. È quindi opportuno modificare le specifiche di tale additivo alimentare.
(5) La produzione dell’isomalto (E 953) avviene in due fasi durante le quali lo zucchero viene prima trasformato in isomaltulosio e poi viene idrogenato. La forma cristallina è ottenuta successivamente per mezzo di un processo di essiccazione. È stata presentata una richiesta di inserire nelle specifiche determinate dal regolamento (UE) n. 231/2012 una forma diversa d’isomalto, le soluzioni acquose d’isomalto. La forma proposta rispetta tali specifiche ed è disponibile per uso commerciale. Tale forma d’isomalto permette all’industria di risparmiare tempo e denaro, cosicché risulta interessante per esempio per i fabbricanti di confetteria. Risulta quindi opportuno modificare la descrizione dell’isomalto (E 953) nelle rispettive specifiche.
(6) Le specifiche fissate dal regolamento (UE) n. 231/2012 comprendono, tra i criteri di purezza dei polioli, il livello di demineralizzazione o dei minerali residui, più specificamente cloruri, solfati e/o ceneri solfatate. I medesimi polioli vengono usati come eccipienti nella fabbricazione di prodotti farmaceutici e la farmacopea europea ha adottato il metodo della conduttività per valutare il livello di demineralizzazione dei polioli. Tale metodo permette di sostituire una misurazione triplice (di cloruri, solfati e/o ceneri solfatate) con una misurazione singola, più semplice da effettuare, più efficiente in termini di costi e più rispettosa per l’ambiente. Occorre quindi modificare le specifiche per i seguenti additivi alimentari: sorbitolo [E 420 (i)], sciroppo di sorbitolo [E 420 (ii)], mannitolo [E 421 (i)], mannitolo prodotto mediante fermentazione [E 421 (ii)], isomalto (E 953), maltitolo [E 965 (i)], sciroppo di maltitolo [E 965 (ii)], xilitolo (E 967) ed eritritolo (E 968); occorre eliminare i criteri relativi a cloruri, solfati e ceneri solfatate e sostituirli con il criterio unico della conduttività.
(7) A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008 per aggiornare l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non sono atti a produrre effetti sulla salute umana. Non risulta quindi necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare giacché gli aggiornamenti in questione non sono atti a produrre effetti sulla salute umana.
(8) Il regolamento (UE) n. 231/2012 va quindi modificato di conseguenza.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3) GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato:

1) alla voce relativa all’additivo alimentare E 420 (i) sorbitolo le specifiche riguardanti la purezza sono sostituite dalle seguenti specifiche:
«Purezza
Acqua Non più dell’1,5 % (metodo di Karl Fischer)
Conduttività Non più di 20 μS/cm (in una soluzione al 20 % di sostanza secca) ad una temperatura di 20 °C
Zuccheri riducenti Non più dello 0,3 % (espressi in glucosio su base anidra)
Zuccheri totali Non più dell’1 % (espressi
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