Commission Regulation (EU) No 772/2013 of 8 August 2013 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for diphenylamine in or on certain products Text with EEA relevance
Published date | 13 August 2013 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 217, 13 August 2013 |
13.8.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 217/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 772/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2013
che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l’articolo 18, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Per la difenilammina sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. La difenilammina è stata oggetto della decisione 2009/859/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, concernente la non iscrizione della difenilammina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (2); ed è oggetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (3). |
(2) | Il 22 agosto 2011, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 396/2005, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») ha formulato un parere motivato sugli LMR attuali relativi alla difenilammina (4) in cui si esaminano in particolare i rischi per i consumatori. Tale parere è stato trasmesso alla Commissione e agli Stati membri ed è stato pubblicato. |
(3) | In tale parere l’Autorità raccomanda di non iscrivere la difenilammina nell’allegato IV del regolamento (CE) N. 396/2005, né di inserire i CXL nell’allegato II del regolamento anzidetto. |
(4) | Tutte le autorizzazioni in vigore relative a prodotti fitosanitari contenenti difenilammina sono state revocate. Gli LMR fissati per tale sostanza attiva negli allegati II e III vanno pertanto soppressi, eccetto quelli relativi a mele e pere. |
(5) | Per quanto riguarda la difenilammina in e su mele e pere, gli Stati membri, i paesi terzi e gli operatori del settore alimentare hanno informato la Commissione circa l’impossibilità di evitare la contaminazione crociata di mele e pere non trattate dovuta alla presenza di residui di difenilammina nelle strutture di stoccaggio, in particolari macchinari nonché su superfici e in contenitori, in particolare le casse, e l’impossibilità tecnica di eliminare completamente detti residui in tale fase. |
(6) | In base ai dati ricevuti relativi al monitoraggio della contaminazione crociata è opportuno stabilire LMR provvisori al livello più basso possibile per rispondere da un lato alle preoccupazioni dei consumatori a proposito della difenilammina e consentire dall’altro il commercio di mele e pere non trattate. |
(7) | Sebbene in questa fase non sia possibile svolgere una valutazione del rischio per i consumatori a causa di varie lacune a livello di dati rilevate dall’Autorità nel fascicolo sulla difenilammina, si può ragionevolmente ipotizzare che un MLR pari a 0,1 mg/kg, ossia cinquanta volte inferiore all’attuale MLR di 5 mg/kg, non ponga un rischio inaccettabile per i consumatori. |
(8) | A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 la Commissione riesaminerà la situazione entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora si rendessero disponibili nuovi dati relativi al monitoraggio e altri nuovi elementi. |
(9) | Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) | È opportuno prevedere un tempo sufficiente prima di applicare gli LMR modificati per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell’industria alimentare di adattarsi alle nuove prescrizioni risultanti dalla modifica di tali LMR. |
(11) | I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati a proposito dei nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(12) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a partire dal 2 marzo 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 79.
(3) GU L 171 del 30.6.2012, pag. 2.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diphenylamine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». The EFSA Journal 2011; 9(8):2336 [20 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2336.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) | all’allegato II la colonna relativa alla difenilammina è soppressa; |
2) | alla parte B dell’allegato III la colonna relativa alla difenilammina è soppressa; |
3) | alla parte A dell’allegato III è aggiunta la seguente colonna: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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