Commission Regulation (EU) No 772/2013 of 8 August 2013 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for diphenylamine in or on certain products Text with EEA relevance

Published date13 August 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 217, 13 August 2013
L_2013217IT.01000101.xml
13.8.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 217/1

REGOLAMENTO (UE) N. 772/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2013

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l’articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Per la difenilammina sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. La difenilammina è stata oggetto della decisione 2009/859/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, concernente la non iscrizione della difenilammina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (2); ed è oggetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (3).
(2) Il 22 agosto 2011, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 396/2005, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») ha formulato un parere motivato sugli LMR attuali relativi alla difenilammina (4) in cui si esaminano in particolare i rischi per i consumatori. Tale parere è stato trasmesso alla Commissione e agli Stati membri ed è stato pubblicato.
(3) In tale parere l’Autorità raccomanda di non iscrivere la difenilammina nell’allegato IV del regolamento (CE) N. 396/2005, né di inserire i CXL nell’allegato II del regolamento anzidetto.
(4) Tutte le autorizzazioni in vigore relative a prodotti fitosanitari contenenti difenilammina sono state revocate. Gli LMR fissati per tale sostanza attiva negli allegati II e III vanno pertanto soppressi, eccetto quelli relativi a mele e pere.
(5) Per quanto riguarda la difenilammina in e su mele e pere, gli Stati membri, i paesi terzi e gli operatori del settore alimentare hanno informato la Commissione circa l’impossibilità di evitare la contaminazione crociata di mele e pere non trattate dovuta alla presenza di residui di difenilammina nelle strutture di stoccaggio, in particolari macchinari nonché su superfici e in contenitori, in particolare le casse, e l’impossibilità tecnica di eliminare completamente detti residui in tale fase.
(6) In base ai dati ricevuti relativi al monitoraggio della contaminazione crociata è opportuno stabilire LMR provvisori al livello più basso possibile per rispondere da un lato alle preoccupazioni dei consumatori a proposito della difenilammina e consentire dall’altro il commercio di mele e pere non trattate.
(7) Sebbene in questa fase non sia possibile svolgere una valutazione del rischio per i consumatori a causa di varie lacune a livello di dati rilevate dall’Autorità nel fascicolo sulla difenilammina, si può ragionevolmente ipotizzare che un MLR pari a 0,1 mg/kg, ossia cinquanta volte inferiore all’attuale MLR di 5 mg/kg, non ponga un rischio inaccettabile per i consumatori.
(8) A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 la Commissione riesaminerà la situazione entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora si rendessero disponibili nuovi dati relativi al monitoraggio e altri nuovi elementi.
(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(10) È opportuno prevedere un tempo sufficiente prima di applicare gli LMR modificati per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell’industria alimentare di adattarsi alle nuove prescrizioni risultanti dalla modifica di tali LMR.
(11) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati a proposito dei nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a partire dal 2 marzo 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 79.

(3) GU L 171 del 30.6.2012, pag. 2.

(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diphenylamine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». The EFSA Journal 2011; 9(8):2336 [20 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2336.


ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) all’allegato II la colonna relativa alla difenilammina è soppressa;
2) alla parte B dell’allegato III la colonna relativa alla difenilammina è soppressa;
3) alla parte A dell’allegato III è aggiunta la seguente colonna: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1) Difenilammina
(1) (2) (3)
0100000
1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO
0110000
(i) Agrumi
(2)
0110010 Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)
0110020 Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)
0110030 Limoni (Limone)
0110040 Limette
0110050 Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi)
0110990 Altri
0120000
(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)
(2)
0120010 Mandorle
0120020 Noci del Brasile
0120030 Noci di anacardi
0120040 Castagne e marroni
0120050 Noci di cocco
0120060 Nocciole (Nocciola di Dalmazia)
0120070 Noci del Queensland
0120080 Noci di pecàn
0120090 Pinoli
0120100 Pistacchi
0120110 Noci comuni
0120990 Altri
0130000
(iii) Pomacee
0130010 Mele (Mela selvatica) 0,1 (+)
0130020 Pere (Nashi) 0,1 (+)
0130030 Cotogne (2)
0130040 Nespole (2)
0130050 Nespole del Giappone (2)
0130990 Altro (2)
0140000
(iv) Drupacee
(2)
0140010 Albicocche
0140020 Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)
0140030 Pesche (Nettarine e ibridi simili)
0140040 Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole)
0140990 Altri
0150000
(v) Bacche e piccola frutta
(2)
0151000
(a) Uve da tavola e da vino
0151010 Uve da tavola
0151020 Uve da vino
0152000
(b) Fragole
0153000
(c) Frutti di piante arbustive
0153010 More di rovo
0153020 More selvatiche (More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro)
0153030 Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x idaeus)
0153990 Altri
0154000
(d) Altra piccola frutta e bacche
0154010 Mirtilli (Mirtilli neri)
0154020 Mirtilli giganti americani (Mirtilli rossi)
0154030 Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)
0154040 Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)
0154050 Rose canine (cinorrodonti)
0154060 More di gelso (Bacche di corbezzolo)
0154070 Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))
0154080 Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)
0154990 Altri
0160000
(vi) Frutta varia
(2)
0161000
(a) Buccia commestibile
0161010 Datteri
0161020 Fichi
0161030 Olive da tavola
0161040 Kumquat (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))
0161050 Carambole (Bilimbi)
0161060 Cachi
0161070 Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama Eugenia uniflora))
0161990 Altri
0162000
(b) Frutti piccoli con buccia non commestibile
0162010 Kiwi
0162020 Litci (Pulasan, rambutan, mangostano)
0162030 Passiflore
0162040 Fichi d’India (fichi di cactus)
0162050 Cainito
0162060 Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (lucuma mammosa))
0162990 Altri
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