Commission Regulation (EU) No 794/2011 of 8 August 2011 approving amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Parmigiano Reggiano (PDO))
Published date | 09 August 2011 |
Subject Matter | Foodstuffs,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 204, 9 August 2011 |
9.8.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 204/19 |
REGOLAMENTO (UE) N. 794/2011 DELLA COMMISSIONE
dell’8 agosto 2011
recante approvazione delle modifiche del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Parmigiano Reggiano (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall’Italia per l’approvazione delle modifiche del disciplinare della denominazione «Parmigiano Reggiano» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) | Il Belgio, la Danimarca e l’«Association des Importateurs de fromage» con sede a Basilea (Svizzera) hanno dichiarato la propria opposizione alla registrazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Le opposizioni del Belgio e della Danimarca sono state giudicate ricevibili in base all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e c), del suddetto regolamento. La dichiarazione di opposizione dell’«Association des Importateurs de fromage» invece è stata dichiarata irricevibile in quanto trasmessa successivamente al termine stabilito. |
(3) | Con lettera del 30 ottobre 2009, la Commissione ha invitato le parti interessate a procedere alle consultazioni del caso. |
(4) | La dichiarazione di opposizione della Danimarca verteva sulla mancanza di giustificazione quanto all’obbligo di tagliare, grattugiare e condizionare il formaggio tutelato dalla denominazione «Parmigiano Reggiano» all’interno della zona geografica delimitata. In seguito alle spiegazioni trasmesse dall’Italia nell’ambito delle consultazioni di cui sopra, la Danimarca ha ritirato la propria opposizione. |
(5) | La dichiarazione di opposizione del Belgio verteva anch’essa sulla mancanza di giustificazione di tale obbligo di tagliare, grattugiare e condizionare il formaggio tutelato dalla denominazione «Parmigiano Reggiano» all’interno della zona geografica delimitata. |
(6) | Poiché il Belgio e l’Italia non hanno concluso alcun accordo entro un termine di sei mesi, la Commissione è ora tenuta ad adottare una decisone conformemente alla procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 5, terzo comma, e all’articolo 15, paragrafo 2, del |
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