Commission Regulation (EU) No 817/2013 of 28 August 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards Octenyl succinic acid modified gum arabic Text with EEA relevance

Published date29 August 2013
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 230, 29 August 2013
L_2013230IT.01000701.xml
29.8.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 230/7

REGOLAMENTO (UE) N. 817/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2013

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 14 e l’articolo 30, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco a livello d’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.
(2) L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco a livello d’Unione degli additivi alimentari autorizzati in additivi alimentari, enzimi alimentari, aromi e nutrienti e ne specifica le condizioni d’uso.
(3) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3), stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(4) Tali specifiche ed elenchi possono essere aggiornati in applicazione della procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o in seguito a una domanda.
(5) Una domanda di autorizzazione per l’impiego della gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico come emulsionante per alcune categorie di alimenti e aromi è stata presentata il 12 novembre 2007 ed è stata comunicata agli Stati membri.
(6) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza della gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico come emulsionante da aggiungere agli aromi di alcuni altri prodotti alimentari e ha espresso il suo parere l’11 marzo 2010 (4). Sulla base dei risultati forniti dalle ricerche, nonché in base alle informazioni sulla stessa gomma di acacia e altri amidi e fecole modificati con acido ottenilsuccinico, l’Autorità ha concluso che l’impiego di gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico come emulsionante in alimenti negli impieghi e ai livelli proposti non desta preoccupazioni per la sicurezza.
(7) La necessità di usare gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico come emulsionante in alcuni prodotti alimentari ed in emulsioni a base di oli essenziali che vengono aggiunte a vari prodotti alimentari è giustificata da ragioni tecniche, poiché tale sostanza è dotata di proprietà migliori rispetto agli emulsionanti esistenti. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego della gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico nelle categorie di prodotti alimentari richieste e assegnare il numero E 423 a tale additivo.
(8) Le specifiche della gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico vanno incluse nel regolamento (UE) n. 231/2012 se è presente negli elenchi degli additivi alimentari stabiliti per la prima volta dagli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1333/2008 e il regolamento (UE) n. 231/2012.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)...

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