Commission Regulation (EU) No 834/2013 of 30 August 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acequinocyl, bixafen, diazinon, difenoconazole, etoxazole, fenhexamid, fludioxonil, isopyrazam, lambda-cyhalothrin, profenofos and prothioconazole in or on certain products Text with EEA relevance

Published date31 August 2013
Subject MatterConsumer protection,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 233, 31 August 2013
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31.8.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 233/11

REGOLAMENTO (UE) N. 834/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2013

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acechinocil, bixafen, diazinone, difenoconazolo, etossazolo, fenexamid, fludioxonil, isopyrazam, lambda-cialotrina, profenofos e protioconazolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Per le sostanze attive diazinone, etossazolo, fenexamid, lambda-cialotrina e profenofos sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive acechinocil, bixafen, difenoconazolo, fludioxonil, isopyrazam, prosulfocarb e protioconazolo sono stati fissati LMR nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acechinocil sui cetrioli, sui meloni e sulle zucche, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3) Per quanto riguarda il bixafen, la domanda è stata presentata per i semi di colza, i semi di lino, i semi di papavero e i semi di senape. Per quanto riguarda il difenoconazolo, la domanda è stata presentata per le cotogne, le bietole rosse, le carote, il rafano, il topinambur, la pastinaca, il prezzemolo a grossa radice, i ravanelli, la salsefrica, gli ortaggi a bulbo, le cucurbitacee con buccia non commestibile, la cicoria Witloof, i carciofi, il riso e le radici di cicoria. Per quanto riguarda l'etossazolo, la domanda è stata presentata per le ciliegie, le prugne e le banane. Per quanto riguarda il fenexamid, la domanda è stata presentata per il ribes a grappoli e i fagioli con baccello. Riguardo al fludioxonil, la domanda è stata presentata per le cucurbitacee con buccia non commestibile e per i ravanelli. Per quanto riguarda l'isopyrazam, la domanda è stata presentata per le pomacee, le albicocche, le pesche, i semi di lino, i semi di papavero, i semi di colza e i semi di senape. Per quanto riguarda la lambda-cialotrina, la domanda è stata presentata per l'azzeruolo e i cachi. Per quanto riguarda il prosulfocarb, la domanda è stata presentata per i finocchi. Per quanto riguarda il protioconazolo, la domanda è stata presentata per i semi di colza, i semi di lino, i semi di papavero e i semi di senape.
(4) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego del difenoconazolo sulle papaie. Il richiedente sostiene che l'impiego autorizzato del difenoconazolo su tale prodotto in Brasile determina residui che superano l'LMR autorizzato dal regolamento (CE) n. 396/2005 e che quindi è necessario fissare un LMR più elevato per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tale prodotto.
(5) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
(6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito "l'Autorità", ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (2). L'Autorità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.
(7) L'Autorità, nei suoi pareri motivati, ha concluso che, per quanto riguarda l'impiego dell'acechinocil sui meloni e sulle zucche, dell'isopyrazam sulle albicocche e del prosulfocarb sui finocchi, i dati presentati non sono sufficienti per fissare nuovi LMR. Per quanto riguarda l'impiego dell'acechinocil sui cetrioli, l'Autorità ha concluso che i dati presentati non sono sufficienti per stabilire un nuovo LMR per l'impiego all'aperto nei paesi settentrionali dell'UE.
(8) Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione dei consumatori effettuata per 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR).
(9) Il 7 luglio 2012 la commissione del Codex alimentarius (CAC) (3) ha adottato un limite massimo di residui in base al Codex (CXL) per il profenofos sui peperoni piccanti. Tale CXL è sicuro per i consumatori dell'Unione e deve quindi essere inserito quale LMR (4) nel regolamento (CE) n. 396/2005.
(10) In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche agli LMR risultano conformi alle prescrizioni pertinenti dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(11) Per quanto riguarda il diazinone, nel regolamento (CE) n. 396/2005 era stato fissato un LMR di 0,3 mg/kg per gli ananas, ridotto a 0,1 mg/kg nell'allegato al regolamento (UE) n. 899/2012 della Commissione, del 21 settembre 2012 (5). La Commissione era stata informata che l'LMR di 0,3 mg/kg per il diazinone sugli ananas, prima della modifica, era stato fissato come tolleranza all'importazione. Poiché il suddetto LMR consente di mantenere un livello elevato di protezione dei consumatori, risulta opportuno fissarlo a 0,3 mg/kg al fine di evitare ostacoli agli scambi commerciali. Il regolamento (UE) n. 899/2012 si applica dal 26 aprile 2013; di conseguenza è opportuno che l'LMR per il diazinone sugli ananas, stabilito dal presente regolamento, si applichi a decorrere dalla stessa data.
(12) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, per quanto riguarda il diazinone sugli ananas recanti il codice 0163080, esso si applica dal 26 aprile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online all'indirizzo: http://www.efsa.europa.eu:

Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per l'acechinocil in cetrioli, meloni e zucche. The EFSA Journal 2013; 11(3):3134 [23 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3134.

Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il bixafen nei semi di colza, di lino, di papavero e di senape. The EFSA Journal 2013; 11(2):3127 [28 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3127.

Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il difenoconazolo in diversi prodotti. The EFSA Journal 2013; 11(3):3149 [37 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3149.

Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per l'etossazolo nelle ciliegie, nelle prugne e nelle banane. The EFSA Journal 2012; 10(12):3006 [23 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3006.

Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il fenexamid nel ribes a grappolo e nei fagioli con baccelli. The EFSA Journal 2013; 11(2):3110 [25 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3110.

Parere motivato sulla modifica degli LMR esistenti per il fludioxonil nelle cucurbitacee con buccia non commestibile e nei ravanelli. The EFSA Journal 2013; 11(2):3113 [25 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3113.

Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per l'isopyrazam nelle pomacee, in diverse drupacee e nei semi oleaginosi. The EFSA Journal 2013; 11(4):3165 [34 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3165.

Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per la lambda-cialotrina nell'azzeruolo e nei cachi. The EFSA Journal 2013; 11(2):3117 [27 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3117.

Parere motivato sulla modifica degli LRM vigenti per il prosulfocarb nei finocchi. The EFSA Journal 2013; 11(3):3133 [27 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3133.

Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il protioconazolo nei semi di colza, di lino, di papavero e di senape. The EFSA Journal 2012; 10(11):2952 [35 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2952.

(3) Le relazioni del Comitato Codex sui residui...

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