Communication from the Commission concerning the consequences of the judgment given by the Court of Justice on 20 February 1979 in case 120/78 ('Cassis de Dijon')

Published date03 October 1980
Subject MatterAlcohol,Free movement of goods,Quantitative restrictions and measures of equivalent effect
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, C 256, 3 October 1980
EUR-Lex - 31980Y1003(01) - IT 31980Y1003(01)

Comunicazione della Commissione sulle conseguenze della sentenza emessa dalla corte di giustizia delle Comunità Europee, il 20 febbraio 1979, nella causa 120/78 («Cassis de Dijon»)

Gazzetta ufficiale n. C 256 del 03/10/1980 pag. 0002 - 0003


Comunicazione della Commissione sulle conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 febbraio 1979 nella causa 120/78 («Cassis de Dijon»)

Il testo seguente è stato comunicato, sotto forma di lettera, agli Stati membri ; il Parlamento europeo ed il Consiglio ne sono stati ugualmente informati.

Nella comunicazione del 6 novembre 1978 sulla «salvaguardia della libertà degli scambi all'interno della Comunità», la Commissione sottolinea che la libera circolazione delle merci è oggetto di un crescente numero di misure restrittive.

La sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 20 febbraio 1979 nella causa 120/78 («Cassis de Dijon»), recentemente confermata dalla sentenza del 26 giugno 1980 nella causa 788/79, offre alla Commissione orientamenti interpretativi che le permettono di esercitare un controllo più severo sull'applicazione delle regole del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci e, in particolare, degli articoli da 30 a 36.

La Corte ha fornito una definizione assai generale degli ostacoli alla libertà degli scambi vietati dal disposto degli articoli 30 e seguenti del trattato CEE : «ogni normativa degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari».

Nella sentenza del 20 febbraio 1979, la Corte precisa la portata di questa definizione, per quanto riguarda le normative tecniche e commerciali:

ogni prodotto legalmente fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro dev'essere, in linea di massima, ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro.

Anche se indistintamente applicabili ai prodotti nazionali ed importati, le normative tecniche e commerciali non possono creare ostacoli se non quando siano necessarie per soddisfare esigenze imperative e perseguano un obiettivo di interesse generale, di cui esse costituiscono la garanzia essenziale. Tale obiettivo dev'essere di natura tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci, che costituisce una delle regole fondamentali della Comunità.

Le conclusioni che la Commissione trae...

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