COMMUNICATION OF THE COMMISSION ON CERTAIN LEGAL ASPECTS CONCERNING INTRA-EU INVESTMENT

Published date19 July 1997
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles,Free movement of capital
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, C 220, 19 July 1997
EUR-Lex - 31997Y0719(03) - IT

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AD ALCUNI ASPETTI GIURIDICI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI INTRACOMUNITARI

Gazzetta ufficiale n. C 220 del 19/07/1997 pag. 0015 - 0018


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AD ALCUNI ASPETTI GIURIDICI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI INTRACOMUNITARI (97/C 220/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

1. Negli ultimi dieci anni gli investimenti intracomunitari hanno assunto dimensioni notevoli in tutta l'Unione europea e questa dinamica ha interessato molti settori dell'economia. La realizzazione del mercato unico ha indubbiamente svolto un ruolo decisivo in proposito. Di fronte a questa situazione, alcuni Stati membri hanno sentito l'esigenza di adottare vari provvedimenti per seguire - e in alcuni casi controllare - questo importante fenomeno.

In questo contesto la Commissione, nella sua funzione istituzionale, segue da vicino la situazione, per evitare che alcuni di tali provvedimenti possano ostacolare gli investimenti provenienti da altri Stati membri dell'UE. Alcuni provvedimenti adottati in passato sono inseriti nelle legislazioni generali, come i testi regolamentari relativi al controllo dei cambi, alle società per azioni, ecc., mentre altri sono stati introdotti più di recente, nel quadro di programmi di privatizzazione avviati negli ultimi anni da alcuni Stati membri (1). Dato che possono limitare la libera circolazione a livello transfrontaliero, questi provvedimenti potrebbero dare origine a problemi di compatibilità con la normativa comunitaria, in particolare con gli articoli 73 B e 52 del trattato - relativi ai movimenti di capitali e al diritto di stabilimento - ed ostacolare quindi il funzionamento del mercato unico.

2. Data la complessità della materia e date le difficoltà che potrebbero derivarne per l'interpretazione delle norme del trattato relative a queste due libertà fondamentali, la Commissione ha ritenuto necessario pubblicare la presente comunicazione sugli investimenti intracomunitari, con l'obiettivo di informare le autorità nazionali e gli operatori economici degli Stati membri di come la Commissione interpreta, relativamente a questa materia, le disposizioni degli articoli 73 B e 52 del trattato - relative ai movimenti di capitali e al diritto di stabilimento -, fondandosi segnatamente sulla giurisprudenza della Corte di giustizia. Questo contribuirà a ridurre il rischio di interpretazioni giuridiche divergenti e, di conseguenza, da un lato consentirà agli Stati membri di elaborare la loro politica tenendo conto anche del diritto comunitario in un clima di trasparenza e di reciproca fiducia e, dall'altro, garantirà agli operatori comunitari interessati di essere informati circa i diritti che il trattato riconosce loro in materia di investimenti intracomunitari. La presente comunicazione, tuttavia, non pregiudica l'interpretazione che potrebbe dare in materia la Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO IN MATERIA

3. Le disposizioni del trattato che disciplinano la libera circolazione dei capitali sono contenute negli articoli 73 B e successivi. L'articolo 73 B dispone, in particolare, che «sono vietate tutte le ristrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri». Questo divieto riguarda dunque tutte le restrizioni, siano esse discriminatorie (cioè si applichino soltanto ai cittadini di altri Stati membri) o non discriminatorie (cioè si applichino indistintamente ai cittadini dello Stato membro in causa e ai cittadini di altri Stati membri). Per precisare la portata e il significato pratico di questa disposizione, si può fare riferimento alla direttiva 88/361/CEE del Consiglio (2) che - adottata nel contesto dell'ex articolo 67, prima dell'introduzione dell'articolo 73 B - costituisce un utile strumento di interpretazione. Nell'allegato I di questa direttiva sono elencati tutti i tipi di operazioni che vanno considerati movimenti di capitali. Tra questi vi sono due tipi di operazioni interessanti ai fini della presente comunicazione: quelle classificate come «Acquisto . . . di titoli nazionali . . .» e quelle comprese nella rubrica «Investimenti diretti . . .».

Tra le prime rientra l'operazione di «Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali...

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