Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 15 de octubre de 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:836
Date15 October 2020
Celex Number62019CC0555
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 15 ottobre 2020 (1)

Causa C555/19

Fussl Modestraße Mayr GmbH

contro

SevenOne Media GmbH,

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH,

ProSiebenSat.1 Media SE

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart (Tribunale del Land di Stoccarda, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Radiodiffusione televisiva – Direttiva 2010/13/UE – Articolo 4, paragrafo 1 – Normativa nazionale che vieta la pubblicità televisiva su scala regionale contenuta in un programma diffuso a livello nazionale – Facoltà per il Land nel quale la pubblicità è diffusa di rilasciare la relativa autorizzazione subordinandola a determinate condizioni – Parità di trattamento – Libera prestazione di servizi – Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»






Introduzione

1. L’avvento di Internet, pur non avendo causato la scomparsa della televisione, come preannunciato da taluni, ha certamente reso più fragile la sua situazione, in particolare sul piano economico e finanziario. Non si tratta unicamente della concorrenza rappresentata dai contenuti accessibili in Internet per i programmi televisivi, ma anche, se non principalmente, della capacità di Internet di fare concorrenza ai media «tradizionali», in particolare alle emittenti televisive, sul mercato pubblicitario e della conseguente diminuzione degli introiti delle emittenti stesse. A ciò si aggiungono lo sfavorevole clima economico generale e le crisi successive, segnatamente la crisi finanziaria del 2008 e, attualmente, quella connessa all’emergenza sanitaria del Covid‑19.

2. Non stupisce dunque che le emittenti televisive cerchino, in particolare ampliando e rendendo più flessibile la loro offerta pubblicitaria, nuove fonti di reddito, quali la pubblicità su Internet. In tale contesto l’emittente televisiva tedesca ProSiebenSat.1 ha tentato di offrire agli inserzionisti la possibilità di una pubblicità su scala regionale (vale a dire rivolta ad uno o più Länder) sui propri canali televisivi nazionali. Ciò costituiva tuttavia una minaccia per gli interessi economici delle televisioni regionali e locali per le quali la pubblicità rappresenta un’importante fonte di introiti. Il tentativo della ProSiebenSat.1 si è dunque scontrato, inizialmente, con un divieto del Medienanstalt Berlin‑Brandenburg (ufficio dei media dei Länder di Berlino e del Brandeburgo, Germania), divieto tuttavia successivamente annullato dalla sentenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) del 17 dicembre 2014 (2), resa a seguito di impugnazione della sentenza del Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania) del 26 settembre 2013 (3). Infatti, nella propria sentenza, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha ritenuto segnatamente che, non essendo la pubblicità parte integrante del programma televisivo, la licenza per una diffusione televisiva su scala nazionale non ostava alla diffusione della pubblicità su scala regionale, in quanto tale licenza riguarda soltanto il contenuto redazionale (4).

3. A seguito di tale decisione, i Länder, competenti in Germania per la radiodiffusione televisiva, adottavano l’Achtzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag (18° convenzione statale di modifica in materia di radiodiffusione), del 21 dicembre 2015, che ha introdotto nell’articolo 7, paragrafo 11, dello Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (convenzione statale in materia di radiodiffusione e media televisivi), del 31 agosto 1991 (in prosieguo: il «RStV»), un esplicito divieto di pubblicità su scala regionale sui canali televisivi nazionali (5).

4. Il Landgericht Stuttgart (Tribunale del Land di Stoccarda, Germania), giudice del rinvio nella causa in esame, chiede ora una valutazione della conformità di tale divieto a vari disposizioni e principi del diritto dell’Unione.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

5. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (6):

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

e) “radiodiffusione televisiva” o “trasmissione televisiva” (vale a dire un servizio di media audiovisivo lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

(...)».

6. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva medesima dispone quanto segue:

«Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell’Unione».

Diritto tedesco

7. Il RStV, all’articolo 2, paragrafo 1, così recita:

«La radiodiffusione è un servizio di informazione e di comunicazione lineare; essa consiste nell’organizzazione e nella diffusione di offerte sotto forma di immagini animate o di suoni destinate alla collettività e ad essere ricevute simultaneamente, sulla base di un palinsesto di programmi e mediante l’uso di onde elettromagnetiche».

8. Il successivo articolo 7, paragrafo 11, così dispone:

«La diffusione di pubblicità o altri contenuti in una parte soltanto del territorio nazionale in un programma designato o autorizzato per una diffusione a livello nazionale è lecita solo e nella misura in cui essa sia autorizzata dalla legge del Land nel quale la diffusione è operata. La pubblicità o qualsiasi altro contenuto di operatori privati diffuso in una parte soltanto del territorio nazionale necessita di una specifica autorizzazione ai sensi del diritto del Land interessato; tale autorizzazione può essere subordinata a requisiti sostanziali determinati dalla legge».

9. Ad oggi, nessun Land si è avvalso della facoltà prevista all’articolo 7, paragrafo 11, del RStV di concedere, ai sensi del diritto del Land interessato, autorizzazioni per pubblicità su scala regionale trasmessa nell’ambito di programmi a diffusione nazionale.

Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

10. La Fussl Modestraße Mayr GmbH, società di diritto austriaco, gestisce una serie di negozi di abbigliamento con sede in Austria nonché nel Land della Baviera (Germania).

11. La SevenOne Media GmbH, società di diritto tedesco, è l’impresa di commercializzazione del gruppo ProSiebenSat.1, emittente radiotelevisiva privata con sede in Germania.

12. Il 25 maggio 2018 la Fussl Modestraße Mayr concludeva un contratto con la SevenOne Media avente ad oggetto la diffusione, nel solo Land della Baviera, di pubblicità televisiva nell’ambito di programmi sul canale nazionale ProSieben avvalendosi l’uso delle reti cablate bavaresi della Vodafone Kabel Deutschland GmbH. La SevenOne Media rifiutava di dare esecuzione a tale contratto in base al rilievo che la diffusione su scala regionale di pubblicità televisiva nell’ambito di programmi trasmessi nell’intero territorio tedesco le è vietata dall’articolo 7, paragrafo 11, del RStV. La Fussl Modestraße Mayr aditva quindi il giudice del rinvio affinché ingiungesse alla SevenOne Media di adempiere i propri obblighi derivanti dal contratto de quo.

13. Il giudice del rinvio rileva che è pacifico inter partes che, da un punto di vista tecnico, la SevenOne Media è in condizione di diffondere, nell’ambito delle proprie trasmissioni nazionali, la pubblicità televisiva in questione in modo che possa essere visualizzata soltanto nel territorio del Land della Baviera. L’unico ostacolo a tale diffusione sarebbe dunque di natura legale.

14. Ciò premesso, il Landgericht Stuttgart (Tribunale del Land di Stoccarda), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se

a) l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE,

b) il principio di diritto dell’Unione di parità [di trattamento] e

c) la disciplina di cui all’articolo 56 TFUE in materia di libera prestazione dei servizi

debbano essere interpretati nel senso che ostino a una normativa di diritto nazionale che vieti la diffusione di pubblicità su scala regionale nell’ambito di programmi radiotelevisivi autorizzati in tutto lo Stato membro.

2) Se la prima questione debba essere risolta diversamente qualora l’ordinamento nazionale consenta l’esistenza di una disciplina legislativa in base alla quale la diffusione di pubblicità su scala regionale possa essere autorizzata ex lege necessitando, in tal caso, di un’autorizzazione di amministrativa ulteriore.

3) Se la prima questione debba essere risolta diversamente qualora, di fatto, non venga utilizzata la facoltà, descritta nella seconda questione, di autorizzare la pubblicità su scala regionale e, pertanto, la pubblicità su scala regionale sia integralmente vietata.

4) Se, alla luce dell’articolo 10 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950; (in prosieguo: la “CEDU”)] nonché della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e, in particolare, del principio del pluralismo dell’informazione, l’articolo 11 della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”)] debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale, quale quella descritta nelle questioni prima, seconda e terza».

15. Hanno depositato osservazioni scritte la Fussl Modestraße Mayr, il governo tedesco nonché la Commissione (7). Le stesse parti, nonché la SevenOne Media, sono intervenute all’udienza tenutasi il 2 luglio 2020.

Analisi

16. Le prime tre questioni sollevate dal giudice del rinvio, che propongo di...

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