Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 20 de mayo de 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:414
Date20 May 2021
Celex Number62019CC0724
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 20 maggio 2021 (1)

Causa C-724/19

Spetsializirana prokuratura

contro

HP

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Ordine europeo di indagine — Direttiva 2014/41/UE — Articolo 2, lettera c) — Autorità di emissione — Articolo 6, paragrafo 2 — Condizioni di emissione — Pubblico ministero facente funzione di autorità giudiziaria di emissione — Emissione riservata a un giudice nel caso di un procedimento nazionale analogo»






1. Il pubblico ministero di uno Stato membro è competente a emettere un ordine europeo di indagine penale (in prosieguo: l’«OEI») in cui richiede i dati relativi al traffico e all’ubicazione di talune telecomunicazioni elettroniche quando, ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione, l’acquisizione di tale prova può essere autorizzata solo da un giudice o da un tribunale?

2. È questo, in sostanza, il dubbio sollevato dal presente rinvio pregiudiziale. La Corte di giustizia, nel risolverlo, ha l’opportunità di approfondire la propria giurisprudenza in merito alla nozione di «autorità di emissione» di un OEI, ai sensi della direttiva 2014/41/UE (2), con riferimento al pubblico ministero.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione. Direttiva 2014/41

3. Secondo il considerando 30, «[l]e possibilità di cooperare conformemente alla presente direttiva in materia di intercettazione delle telecomunicazioni non dovrebbero essere limitate al contenuto delle telecomunicazioni, ma dovrebbero anche riguardare la raccolta di dati relativi al traffico e all’ubicazione associate a tali telecomunicazioni, in modo che le autorità competenti possano emettere un OEI inteso a ottenere dati meno intrusivi sulle telecomunicazioni. Un OEI volto a ottenere dati storici relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni dovrebbe rientrare nel regime generale applicabile all’esecuzione dell’OEI e può essere considerato, a seconda del diritto dello Stato di esecuzione, un atto di indagine coercitivo».

4. Ai sensi del considerando 32, «[i]n un OEI contenente la richiesta di intercettazione di telecomunicazioni l’autorità di emissione dovrebbe fornire all’autorità di esecuzione informazioni sufficienti quali la condotta criminale oggetto dell’indagine, al fine di consentire all’autorità di esecuzione di valutare se l’atto di indagine interessato sia autorizzato in un caso interno analogo».

5. L’articolo 1 («Ordine europeo d’indagine e obbligo di darvi esecuzione») prescrive quanto segue:

«1. L’ordine europeo d’indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro (lo “Stato di emissione”) per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo “Stato di esecuzione”) ai fini di acquisire prove conformemente alla presente direttiva.

L’OEI può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

2. Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva.

3. L’emissione di un OEI può essere richiesta da una persona sottoposta ad indagini o da un imputato, ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale.

4. La presente direttiva non ha l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall’articolo 6 TUE, compresi i diritti di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, e lascia impregiudicati gli obblighi spettanti a tale riguardo alle autorità giudiziarie».

6. L’articolo 2 («Definizioni») così dispone:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

c) “autorità di emissione”:

i) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o

ii) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all’autorità di esecuzione, l’OEI è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un OEI ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. Laddove l’OEI sia stato convalidato da un’autorità giudiziaria, quest’ultima può anche essere considerata l’autorità di emissione ai fini della trasmissione dell’OEI;

(…)».

7. L’articolo 6 («Condizioni di emissione e trasmissione di un OEI») enuncia quanto segue:

«1. L’autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’emissione dell’OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all’articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e

b) l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall’autorità di emissione per ogni caso.

3. Se ha motivo di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state rispettate, l’autorità di esecuzione può consultare l’autorità di emissione in merito all’importanza di eseguire l’OEI. Dopo tale consultazione, l’autorità di emissione può decidere di ritirare l’OEI».

8. Ai sensi dell’articolo 9 («Riconoscimento ed esecuzione»):

«1. L’autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l’esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l’atto d’indagine in questione fosse stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva.

2. L’autorità di esecuzione si attiene alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall’autorità di emissione, salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

3. Se riceve un OEI non emesso da un’autorità di emissione come specificato all’articolo 2, lettera c), l’autorità di esecuzione lo restituisce allo Stato di emissione.

(…)».

B. Diritto nazionale

1. Zakon za Evropeyskata zapoved za razsledvane (legge sull’ordine europeo di indagine, in prosieguo: lo «ZEZR»)

9. L’articolo 5, paragrafo 1, prevede che l’autorità competente per l’emissione di un OEI sia il pubblico ministero, nella fase istruttoria del procedimento penale, o il giudice competente, nell’ambito del procedimento giurisdizionale in senso stretto.

2. Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale, in prosieguo: l’«NPK»)

10. L’articolo 159a, intitolato «Trasmissione di dati da parte di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico», prevede quanto segue:

«(1) Su richiesta del giudice nell’ambito del procedimento giurisdizionale o dietro motivato provvedimento di un giudice dell’organo giurisdizionale di primo grado, emanato nella fase istruttoria su domanda del pubblico ministero a capo delle indagini, le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico trasmettono i dati raccolti nell’ambito della loro attività, utili per

1. perseguire e individuare la fonte di collegamento;

2. individuare la direzione di collegamento;

3. individuare data, ora e durata del collegamento;

4. individuare il tipo di collegamento;

5. individuare l’apparecchio di comunicazione elettronica dell’utente finale o di colui che viene indicato come tale;

6. accertare l’identificativo delle cabine telefoniche utilizzate.

(2) I dati di cui al paragrafo 1 vengono acquisiti se necessari per indagini relative a gravi reati dolosi.

(3) La domanda del pubblico ministero a capo delle indagini, di cui al paragrafo 1, dev’essere motivata e deve contenere le seguenti indicazioni:

1. dati relativi al reato per il cui accertamento occorre utilizzare i dati sulle comunicazioni;

2. descrizione delle circostanze su cui si fonda la richiesta;

3. dati relativi alle persone in riferimento alle quali si chiedono i dati sulle comunicazioni;

4. periodo che le informazioni devono coprire;

5. l’autorità inquirente cui vanno trasmessi i dati.

(4) Nel provvedimento di cui al paragrafo 1 il giudice indica:

1. i dati su cui fornire informazioni;

2. il periodo che le informazioni devono coprire;

3. l’autorità inquirente cui vanno trasmessi i dati.

(5) Il periodo per il quale vengono richieste le informazioni e viene disposta la trasmissione dei dati ai sensi del paragrafo 1 non deve superare i sei mesi.

(…)».

II. Fatti, procedimento nazionale e questione pregiudiziale

11. Dopo l’avvio di un procedimento penale in Bulgaria a carico di HP per finanziamento di attività terroristiche, il pubblico ministero emanava quattro OEI, aventi lo stesso contenuto, per l’acquisizione di dati relativi al traffico e all’ubicazione di alcune comunicazioni elettroniche (3).

12. I quattro OEI sono stati emessi dal pubblico ministero bulgaro, senza intervento o convalida di un giudice o di un tribunale, e trasmessi alle corrispondenti autorità in Germania, Austria, Belgio e Svezia.

13. Le procure degli Stati membri destinatari degli OEI ne hanno effettuato l’esecuzione in assenza di...

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