Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 26 October 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:818
Date26 October 2023
Celex Number62022CC0437
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 26 ottobre 2023(1)

Causa C437/22

R.M.,

E.M.

con l’intervento di:

Eesti Vabariik (Repubblica di Estonia, rappresentata dal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Corte Suprema, Estonia)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Contributi dell’Unione europea – Misure e sanzioni amministrative – Frode commessa dai rappresentanti di una società a responsabilità limitata – Recupero di somme indebitamente versate»






1. Un procedimento giudiziario di uno Stato membro accerta in via definitiva che i rappresentanti di una società di capitali hanno trasmesso informazioni false al fine di ottenere un finanziamento agricolo poi ottenuto; nelle more del giudizio nazionale la società è stata sciolta e diritti ed obblighi trasferiti ad altra società priva di risorse idonee; lo Stato membro può richiedere il rimborso delle somme indebitamente erogate direttamente alle persone fisiche rappresentanti legali e soci della società beneficiaria del finanziamento (e anche della società cessionaria) che hanno posto in essere condotte fraudolente accertate in via definitiva?

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione europea

Regolamento n. o2988/95 (2)

2. Il quarto e il quinto considerando del regolamento n. º2988/95 recitano:

«(...) l’efficacia di tale lotta contro gli atti lesivi degli interessi finanziari delle Comunità richiede la predisposizione di un contesto giuridico comune a tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie.

(...) le condotte che danno luogo a irregolarità nonché le misure e sanzioni amministrative relative sono previste in normative settoriali conformi al presente regolamento».

3. L’articolo 1 di questo regolamento recita:

«1. Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.

2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».

4. L’articolo 2 del suddetto regolamento recita:

«1. I controlli e le misure e sanzioni amministrative sono istituiti solo qualora risultino necessari per garantire la corretta applicazione del diritto comunitario. Essi devono avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo per assicurare un’adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

(...)

3. Le disposizioni del diritto comunitario determinano la natura e la portata delle misure e sanzioni amministrative necessarie alla corretta applicazione della normativa considerata, in funzione della natura e della gravità dell’irregolarità, del beneficio concesso o del vantaggio ricevuto e del grado di responsabilità.

4. Fatto salvo il diritto comunitario applicabile, le procedure relative all’applicazione dei controlli, delle misure e sanzioni comunitari sono disciplinate dal diritto degli Stati membri».

5. L’articolo 4 dello stesso regolamento recita come segue:

«1. Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto:

– mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti;

(…)

4. Le misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni».

6. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento nº 2988/95:

«Le irregolarità intenzionali o causate da negligenza possono comportare le seguenti sanzioni amministrative:

(…).

7. L’articolo 7 di questo regolamento recita:

«Le misure e sanzioni amministrative comunitarie possono applicarsi agli operatori economici di cui all’articolo 1, ossia alle persone fisiche o giuridiche, nonché agli altri organismi cui il diritto nazionale riconosce capacità giuridica, che abbiano commesso l’irregolarità. Possono parimenti applicarsi alle persone che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità, nonché a quelle tenute a rispondere della medesima o a evitare che sia commessa».

Regolamento n. o1306/2013 (3)

8. Il considerando 39 del regolamento n. º1306/2013 recita:

«Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell’Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite. È altresì opportuno che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l’accertamento e l’adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. A tal fine è opportuno applicare il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio. È opportuno che gli Stati membri impongano sanzioni nazionali efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di violazione della legislazione settoriale agricola, qualora gli atti giuridici dell’Unione non prevedano norme particolareggiate sulle sanzioni amministrative».

9. L’articolo 54 del regolamento n. º1306/2013, intitolato «Disposizioni comuni», prevede:

«1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall’approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un’irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell’organismo pagatore.

(...)

3. Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

(...)

(b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

(...)».

10. Il primo paragrafo dell’articolo 56 di questo regolamento, intitolato «Disposizioni specifiche per il FEASR», recita:

«Ove siano rilevate irregolarità o negligenze nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento unionale. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell’entità della perdita finanziaria per il FEASR».

11. L’articolo 58 di tale regolamento, intitolato «Tutela degli interessi finanziari dell’Unione», recita come segue:

«1. Gli Stati membri adottano, nell’ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare allo scopo di:

(...)

e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

(...)».

Regolamento delegato n. o 640/2014 (4)

12. L’articolo 35, intitolato «Inadempienza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali, a impegni o altri obblighi», prevede al paragrafo 6:

«Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo».

B. Diritto estone

13. Ai sensi dell’articolo 381, paragrafo 2, del kriminaalmenetluse seadustik (Codice di procedura penale estone), un’autorità pubblica può, nell’ambito di un procedimento penale, intentare un’azione per il riconoscimento di un credito di diritto pubblico se il fatto che ha dato origine a tale credito si basa in larga misura sugli stessi elementi materiali che costituiscono il reato oggetto del procedimento.

14. Ai sensi dell’articolo 111 dell’Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (legge sull’attuazione della politica agricola comune dell’Unione europea), intitolato «Recupero delle sovvenzioni»:

«(1) Se, dopo l’erogazione della sovvenzione, risulta che la sovvenzione, a seguito di irregolarità o negligenze, è stata erogata indebitamente e, in particolare, se non è stata utilizzata per lo scopo previsto, la totalità o una parte della sovvenzione viene recuperata, per i motivi ed entro i termini previsti dai regolamenti (UE) n. º1303/2013 e n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e da altri regolamenti dell’Unione europea in materia, presso il beneficiario della sovvenzione e in particolare presso il beneficiario della sovvenzione che è stato scelto in seguito a una procedura di selezione.

(...)».

II. Fatti all’origine della controversia

15. Con sentenza del Viru Maakohus (Tribunale di primo grado di Viru, Estonia) del 15 marzo 2021, R.M. è stato condannato per frode in materia di sovvenzioni in tre casi. In particolare, in qualità di rappresentante della società X OÜ (in prosieguo: la «X»), egli ha fornito intenzionalmente false indicazioni al Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Ufficio per l’informazione e i registri agricoli, Estonia; in prosieguo: il «PRIA»). Su tale base, il PRIA ha erogato indebitamente, per gli anni dal 2013 al 2017, aiuti nel settore agricolo finanziati dall’Unione europea per un importo complessivo di EUR 143 737,38. In due dei tre casi di frode in materia di sovvenzioni menzionati, oltre a R.M. è stata...

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