Conclusioni dell’avvocato generale G. Pitruzzella, presentate il 14 novembre 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:864
Date14 November 2023
Celex Number62022CC0400
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 14 novembre 2023(1)

Causa C400/22

VT,

UR

contro

Conny GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta Landgericht Berlin (Tribunale regionale di Berlino, Germania)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 8, paragrafo 2 – Obblighi di informazione precontrattuale – Obblighi formali in materia di contratti a distanza – Contratti conclusi per via elettronica – Ordine effettuato attivando un pulsante su un sito Internet – Obbligo per il professionista di apporre su tale pulsante la dicitura “ordine con obbligo di pagamento” – Obbligo di pagamento condizionato»






1. Al momento della conclusione del contratto a distanza tra un consumatore e un professionista l’eventuale ordine di pagamento condizionato al verificarsi di un evento estraneo alla sfera d’influenza del consumatore deve soggiacere ai medesimi requisiti formali imposti dal diritto dell’Unione alla fattispecie di un ordine di pagamento immediato e privo di condizioni?

I. Quadro giuridico

A. Diritto dell’Unione

2. I considerando 4, 5, 7 e 39 della direttiva 2011/83 così recitano:

«(4) A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno dovrebbe comprendere uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. L’armonizzazione di taluni aspetti dei contratti a distanza conclusi dai consumatori e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà.

(5) [...] La completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali contribuirà quindi a un livello elevato di protezione dei consumatori e a un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.

[...]

(7) L’armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per i professionisti. Entrambi dovrebbero poter fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori nell’Unione. Grazie ad una tale armonizzazione dovrebbe essere possibile eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore. Tali barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di norme uniformi a livello dell’Unione. Inoltre, i consumatori dovrebbero beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta l’Unione.

[...]

(39) È importante garantire che, nei contratti a distanza conclusi tramite siti web, il consumatore sia in grado di leggere e comprendere nella loro interezza i principali elementi del contratto prima di inoltrare l’ordine. A tal fine è opportuno che la presente direttiva disponga che detti elementi siano visualizzati nell’immediata prossimità della conferma necessaria per l’inoltro dell’ordine. È altresì importante garantire che, in tali situazioni, il consumatore possa determinare il momento in cui si assume l’obbligo di pagare il professionista. È opportuno pertanto attirare in modo specifico l’attenzione del consumatore, mediante una formulazione inequivocabile, sul fatto che l’inoltro di un ordine comporta l’obbligo di pagare il professionista».

3. Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2011/83, intitolato «Oggetto»:

«La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti».

4. L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini della direttiva si intende per:

[...]

(7) “contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

[...]».

5. L’articolo 3 della stessa direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», prevede quanto segue:

(1) «La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore.

[...]

(5) La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva».

6. L’articolo 6 della Direttiva 2011/83, intitolato «Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali», prevede quanto segue:

(1) «Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

[...]».

7. L’articolo 8 della Direttiva, intitolato «Requisiti formali per i contratti a distanza», recita:

«[...]

(2) Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine.

Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.

[...]».

B. Diritto tedesco

8. I paragrafi 3 e 4 dell’articolo 312j del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: «BGB»), intitolato «Obblighi specifici del commercio elettronico nei confronti dei consumatori», prevedono che:

«(3) Per [i contratti elettronici dei consumatori per un servizio fornito dal professionista a titolo oneroso], il professionista dovrebbe progettare la situazione dell’ordine in modo tale che il consumatore, quando effettua l’ordine, riconosca esplicitamente di essere soggetto a un obbligo di pagamento. Se l’ordine è effettuato tramite un pulsante, l’obbligo del professionista di cui alla prima frase è soddisfatto solo se il pulsante reca la dicitura facilmente leggibile “ordine con obbligo di pagamento” o una dicitura simile non ambigua.

(4) [I contratti elettronici dei consumatori per un servizio fornito dal professionista a titolo oneroso] si formano solo se il professionista adempie all’obbligo di cui al paragrafo 3».

II. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

9. La ricorrente in via principale (Conny, in prosieguo “la ricorrente”), una società a responsabilità limitata che agisce in qualità di cessionaria dei diritti del conduttore di un appartamento (in prosieguo «il conduttore»), contesta al locatore di tale immobile (VT e UR, in prosieguo «i convenuti») il superamento del limite massimo dell’importo del canone locativo, cosi come stabilito dall’articolo 556d del BGB.

10. In particolare, la ricorrente offre ai conduttori di appartamenti, tramite un sito Internet dalla stessa predisposto, la possibilità di essere incaricata di far valere i diritti connessi al superamento del canone massimo di locazione nei confronti di locatori, cliccando su un pulsante con la dicitura «continua» oppure «chiedi la riduzione del canone» oppure «recupera il risparmio del canone calmierato». Una volta effettuata la registrazione sul sito web, i conduttori devono successivamente confermare di voler conferire l’incarico alla ricorrente tramite sottoscrizione di un apposito modulo.

11. Nel caso in cui i tentativi della ricorrente volti a far valere i diritti dei conduttori abbiano successo e, dunque si riesca a recuperare le somme eccedenti il massimo previsto, questi ultimi dovranno corrispondere a titolo di compenso: i) un importo pari a un terzo (33,33%) del canone annuale risparmiato (in prosieguo denominato “commissione”), nonché, all’atto dell’invio del sollecito al locatore, (ii) l’importo che spetterebbe a un avvocato in base alle disposizioni della legge sull’onorario degli avvocati.

12. Nel caso di specie, il conduttore prende in locazione, dal 15 novembre 2018, un appartamento situato a Berlino di proprietà dei convenuti. Il canone mensile pattuito è superiore al tetto massimo previsto dalla normativa nazionale applicabile (articolo 556d del BGB).

13. Il conduttore – registrandosi sul sito Internet predisposto dalla ricorrente e apponendo la propria firma sull’apposito modulo – incarica la ricorrente di far valere i propri diritti derivanti dal superamento del canone massimo di locazione nei confronti dei convenuti. Il contratto di gestione d’affari, tuttavia, non conteneva al suo interno alcuna indicazione relativamente all’obbligo di pagamento da parte del locatario.

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