Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 2 de junio de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:432
Date02 June 2022
Celex Number62021CC0241
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 2 giugno 2022 (1)

Causa C241/21

I.L.

contro

Politsei- ja Piirivalveamet

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus (Corte suprema, Estonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 15, paragrafo 1 – Trattenimento ai fini di una procedura di allontanamento – Motivi – Aggiunta – Rischio comprovato di commissione di un reato seguita da un’indagine e da una sanzione in grado di ostacolare notevolmente l’esecuzione dell’allontanamento»






I. Introduzione

1. La questione pregiudiziale sollevata dalla Riigikohus (Corte suprema, Estonia) verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE (2).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto da I.L., cittadino moldavo, al quale il Politsei- ja Piirivalveamet (ufficio di polizia e della guardia di frontiera, Estonia; in prosieguo: il «PPA») ha impartito un ordine di lasciare il territorio estone, avverso la decisione di trattenerlo ai fini del suo allontanamento. Egli contesta la legittimità della motivazione addotta, vale a dire che egli presentava, qualora fosse rimasto in libertà prima del suo allontanamento, un rischio concreto di commettere un reato tale da complicare notevolmente la procedura di allontanamento a causa del procedimento giudiziario e della sanzione che ne sarebbero conseguiti.

3. Nelle presenti conclusioni esporrò le ragioni per le quali ritengo che gli Stati membri non siano autorizzati a fondare il trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare su una motivazione consistente nell’obiettivo di garantire l’efficacia della procedura di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115 e di giustificare tale trattenimento con il rischio che detta procedura sia differita a causa della probabile commissione di fatti passibili di sanzioni penali.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

4. Ai sensi dell’articolo 3, punto 7, della direttiva 2008/115, il rischio di fuga è definito come «la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga».

5. L’articolo 15, paragrafo 1, che si trova nel capo IV di tale direttiva, intitolato «Trattenimento ai fini dell’allontanamento», così dispone:

«1. Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:

a) sussiste un rischio di fuga o

b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento.

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio».

B. Diritto estone

6. L’articolo 68 della väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus (legge sull’obbligo di lasciare il territorio e sul divieto di ingresso) (3), del 21 ottobre 1998, intitolato «Rischio di fuga dello straniero», è così formulato:

«L’adozione di un ordine di lasciare il territorio o il trattenimento di uno straniero danno luogo ad una valutazione del suo rischio di fuga. Uno straniero presenta un rischio di fuga se:

1) non ha lasciato l’Estonia o uno Stato membro della Convenzione di Schengen dopo la scadenza del termine per la partenza volontaria fissato dall’ordine di lasciare il territorio;

2) ha fornito informazioni false o documenti falsificati al momento della domanda di soggiorno legale in Estonia, della domanda di proroga di tale soggiorno, della domanda di cittadinanza estone, della domanda di protezione internazionale o della domanda di documenti d’identità;

3) sussiste un dubbio legittimo quanto alla sua identità o alla sua cittadinanza;

4) ha commesso più volte reati dolosi o ha commesso un reato per il quale è stato condannato a una pena detentiva;

5) non ha rispettato le misure di sorveglianza adottate nei suoi confronti al fine di garantire il rispetto dell’ordine di lasciare il territorio;

6) ha informato il [PPA] o la Kaitsepolitseiamet (Agenzia per la sicurezza interna, Estonia) della sua intenzione di non ottemperare all’ordine di lasciare il territorio, o se l’autorità amministrativa giunge a tale conclusione alla luce dell’atteggiamento e del comportamento dello straniero;

7) è entrato in Estonia durante il periodo di validità del divieto d’ingresso emesso nei suoi confronti;

8) è trattenuto a causa dell’attraversamento illegale della frontiera esterna dell’Estonia e non ha ottenuto l’autorizzazione o il diritto di soggiornare in Estonia;

9) ha lasciato senza autorizzazione il luogo di residenza designato o un altro Stato membro della Convenzione di Schengen;

10) l’ordine di lasciare il territorio impartito allo straniero diventa esecutivo in forza di una decisione giudiziaria».

7. L’articolo 72 della VSS, intitolato «Fissazione del termine di esecuzione dell’ordine di lasciare il territorio», così recita:

«(...)

(2) È possibile non fissare un termine per la partenza volontaria ed eseguire immediatamente l’ordine di lasciare il territorio quando:

1) lo straniero presenta un rischio di fuga;

(...)

4) lo straniero costituisce un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale;

(...)».

8. Ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 2, della VSS, «[l]’esecuzione forzata dell’ordine di lasciare il territorio impartito allo straniero si concreta nel suo trattenimento e nel suo allontanamento dall’Estonia».

9. L’articolo 15 della VSS, intitolato «Trattenimento dello straniero e modalità di rimpatrio», così dispone:

«(1) Lo straniero può essere trattenuto ai sensi del seguente paragrafo 2 qualora le misure di sorveglianza previste dalla presente legge non possano essere efficacemente applicate. Il trattenimento deve essere conforme al principio di proporzionalità e deve tenere conto, in ogni caso, degli elementi rilevanti relativi allo straniero.

(2) Lo straniero può essere trattenuto qualora l’applicazione delle misure di sorveglianza previste dalla presente legge non garantisca l’effettiva esecuzione dell’ordine di lasciare il territorio e, in particolare, quando:

1) sussiste un rischio di fuga dello straniero;

2) lo straniero non adempie al suo dovere di cooperazione, o

3) lo straniero non è in possesso dei documenti necessari per il rimpatrio o il loro ottenimento da parte dello Stato di destinazione o dello Stato di transito subisce ritardi.

(...)».

III. Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale

10. I.L., cittadino moldavo nato nel 1993 in Russia, soggiornava in Estonia grazie a un’esenzione dall’obbligo di visto. Il 12 ottobre 2020 veniva posto in stato di detenzione in quanto sospettato di aver causato sofferenze fisiche e danni alla salute alla sua compagna e a un’altra donna.

11. Con sentenza del 13 ottobre 2020, l’Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju, Estonia) dichiarava I.L. colpevole dei fatti addebitatigli, qualificati come maltrattamenti fisici ai sensi del codice penale estone, e non degli atti di minaccia, di cui la sua compagna si era dichiarata vittima. Detto tribunale condannava I.L. ad una pena detentiva di un anno, un mese e ventotto giorni, accompagnata da un periodo di messa alla prova della durata di due anni, e ordinava il suo rilascio immediato.

12. Lo stesso giorno, il PPA poneva fine anticipatamente al soggiorno di I.L. e ne ordinava poi, nei locali dell’Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju), il trattenimento ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, punto 1, della VSS.

13. Tale decisione veniva adottata in considerazione dell’atteggiamento di I.L. rispetto al reato commesso e del suo comportamento successivo alla condanna, da cui risultavano motivi di ritenere che egli avrebbe potuto cercare di sottrarsi all’allontanamento, nonostante la sua promessa di lasciare volontariamente il paese e la sua richiesta affinché nei suoi confronti venisse emesso un ordine di partenza volontaria.

14. Sempre il 13 ottobre 2020, il PPA emetteva nei confronti di I.L. un ordine di lasciare immediatamente l’Estonia, eseguibile coattivamente, ai sensi dell’articolo, ai sensi dell’articolo 72, paragrafi 1 e 4, della VSS, con la motivazione che egli vi soggiornava in modo irregolare.

15. Con ordinanza del 15 ottobre 2020, in accoglimento della domanda del PPA, il Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallinn, Estonia) autorizzava il trattenimento di I.L. fino alla data del suo allontanamento, fissata al più tardi al 15 dicembre 2020. I.L. veniva sottoposto ad allontanamento dall’Estonia verso la Moldavia il 23 novembre 2020.

16. La decisione di trattenimento veniva confermata con ordinanza del 2 dicembre 2020 emessa dalla Tallinna Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tallinn, Estonia) su ricorso proposto da I.L. per ottenere l’annullamento della stessa e il proprio rilascio.

17. Chiamato a pronunciarsi su un’impugnazione avverso detta ordinanza, volta all’annullamento di quest’ultima e all’accertamento dell’illegittimità del trattenimento, il giudice del rinvio considera, in primo luogo, che il trattenimento non poteva essere giustificato dal rischio di fuga di I.L., sulla base dell’articolo 15, paragrafo 2, punto 1, della VSS. Esso ricorda che i criteri di un simile rischio sono enunciati tassativamente all’articolo 68 di tale legge ed esaminati alla luce delle particolarità di ciascun caso. Orbene, tale giudice ritiene che le condizioni per l’applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 4 di detto articolo non fossero soddisfatte nel caso di specie. A questo proposito, detto giudice rileva l’assenza, da un lato, di un ordine...

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