Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 23 de marzo de 2023.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2023:250 |
| Date | 23 March 2023 |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentate il 23 marzo 2023 (1)
Causa C-832/21
Beverage City & Lifestyle GmbH,
MJ,
Beverage City Polska Sp. z.o.o.,
FE
contro
Advance Magazine Publishers, Inc.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenze speciali – Articolo 8, punto 1 – Pluralità di convenuti – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articoli 122 e 125 – Competenza internazionale in materia di contraffazione e di validità – Azione per contraffazione di un marchio dell’Unione europea nei confronti di più resistenti domiciliati in diversi Stati membri – Competenza del giudice del luogo in cui è domiciliato l’amministratore di una società resistente – Competenza del giudice adito nei confronti dei resistenti domiciliati al di fuori dello Stato membro del foro – Domande tra le quali esiste un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica – Nozione di “collegamento così stretto” – Rapporto tra fornitore e cliente»
I. Introduzione
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) verte sull’interpretazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (2), che deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 122 del regolamento (UE) 2017/1001 (3).
2. Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone il titolare di un marchio dell’Unione europea, stabilito negli Stati Uniti, a un distributore e al suo fornitore di prodotti, domiciliati rispettivamente in Germania e in Polonia, in merito all’asserita contraffazione di tale marchio da parte di questi ultimi.
3. Nel contesto particolare di tale azione soggetta a criteri di competenza giurisdizionale propri, la Corte è invitata a completare la sua giurisprudenza relativa alle condizioni di applicazione della norma speciale di cui all’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, che consente di citare più convenuti, domiciliati in diversi Stati membri, davanti all’autorità giurisdizionale del domicilio di uno solo di essi, sebbene le domande proposte dinanzi al giudice del rinvio siano dirette contro diverse società e i loro amministratori, chiamati in causa non solo in qualità di rappresentanti legali delle stesse, ma altresì a titolo personale.
4. Esporrò le ragioni per le quali sono dell’avviso che il titolare di un marchio dell’Unione europea, il quale ritenga di essere vittima di atti di contraffazione, possa adire un unico giudice che sarà competente per statuire su tutte le domande relative agli atti commessi da diversi contraffattori in relazione ai medesimi prodotti, in particolare nell’ambito di un contratto esclusivo di fornitura, a condizione che, al momento della proposizione della domanda, sia dimostrato il ruolo del convenuto di riferimento nella catena di contraffazione.
II. Diritto dell’Unione
5. L’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 così prevede:
«Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:
1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata».
B. RMUE
6. L’articolo 1 dell’RMUE, intitolato «Marchio UE», al suo paragrafo 2 dispone quanto segue:
«Il marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l’Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».
7. L’articolo 17 dell’RMUE, intitolato «Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione», enuncia quanto segue:
«1. Gli effetti del marchio UE sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un marchio UE sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del capo X [in particolare agli articoli 129 e 130].
2. Il presente regolamento non esclude che si possano intentare azioni inerenti a un marchio UE fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale.
3. Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente al disposto del capo X».
8. Il capo X dell’RMUE, intitolato «Competenza e procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi UE», contiene gli articoli da 122 a 135. A termini dell’articolo 125, intitolato «Competenza internazionale»:
«1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento [n. 1215/2012] applicabili in virtù dell’articolo 122, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 124 [in particolare le azioni in materia di contraffazione] vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.
(...)
5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 124, escluse le azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio UE, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall’articolo 11, paragrafo 2».
III. Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale
9. La Advance Magazine Publishers, Inc. è titolare di diversi marchi dell’Unione europea con l’elemento denominativo «Vogue», dei quali fa valere il carattere notorio.
10. La Beverage City Polska Sp. z.o.o. è una società di diritto polacco, con sede in Cracovia (Polonia), il cui amministratore, FE, è domiciliato nella medesima città. Essa produce, promuove e distribuisce una bevanda energetica con il nome «Diamant Vogue».
11. La Beverage City & Lifestyle GmbH è una società di diritto tedesco con sede in Schorfheide, nel Land del Brandeburgo (Germania). Il suo amministratore, MJ, è domiciliato nel Land della Renania settentrionale‑Vestfalia (Germania). Tale società era legata alla Beverage City Polska con un contratto di distribuzione esclusiva per la Germania e acquistava in Polonia da essa la bevanda energetica così denominata. Non esiste tra le due società un legame di gruppo nonostante la somiglianza dei nomi.
12. Ritenendosi vittima di atti di contraffazione dei suoi marchi, la ricorrente ha intentato un’azione (4) contro tali società e i loro amministratori presso il tribunale dei marchi dell’Unione europea competente per il Land della Renania settentrionale‑Vestfalia, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf), al fine di ottenere provvedimenti inibitori validi in tutta l’Unione, nonché l’accesso alle informazioni, l’esibizione della contabilità e l’accertamento dell’obbligo di risarcimento danni. Tali domande accessorie sono state successivamente limitate agli atti commessi in Germania.
13. La Beverage City Polska e il suo amministratore, FE, contestano (5), in appello dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf), la decisione del Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf), il quale, prima di accogliere le domande della ricorrente, ha dichiarato la sussistenza della propria competenza internazionale rispetto a tali resistenti sulla base dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, richiamandosi ai principi stabiliti nella sentenza del 27 settembre 2017, Nintendo (6).
14. Essi sostengono dinanzi al giudice del rinvio di avere operato ed effettuato le consegne dei prodotti ai loro clienti esclusivamente in Polonia. La sentenza Nintendo non sarebbe applicabile alla loro situazione per il motivo che non sarebbe rilevante il legame tra loro e la Beverage City & Lifestyle e il suo amministratore.
15. Il giudice del rinvio sottolinea, da un lato, che la competenza internazionale del Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) si fonda, ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 1, dell’RMUE, sul domicilio dell’amministratore della società tedesca, che esso qualifica come resistente di riferimento (7).
16. Dall’altro, per quanto riguarda i resistenti domiciliati in Polonia, la soluzione della sentenza Nintendo si baserebbe sul fatto che, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, tra le convenute esisteva un legame di gruppo, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Infatti, tra la Beverage City & Lifestyle e la Beverage City Polska intercorre solo un rapporto di fornitura. Dal momento che gli amministratori di tali società vengono chiamati in giudizio esclusivamente in qualità di rispettivi rappresentanti di dette persone giuridiche, non intercorre alcun rapporto tra il resistente di riferimento e i resistenti domiciliati in Polonia. Si pone quindi la questione se sia sufficiente un rapporto di fatto nella forma di una catena di approvvigionamento.
17. Il giudice del rinvio ritiene inoltre che si debba tenere conto del fatto che la controversia verte sugli stessi marchi e prodotti in contraffazione, con la conseguenza che, qualora fossero aditi diversi giudici, esisterebbe il rischio di decisioni incompatibili in caso di valutazioni divergenti della distribuzione come atto di contraffazione. Esso considera altresì che si potrebbe...
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