Opinion of Advocate General Kokott delivered on 14 September 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:680
Date14 September 2023
Celex Number62022CC0234
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 14 settembre 2023 (1)

Causa C234/22

Roheline Kogukond MTÜ e a.

contro

Keskkonnaagentuur

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallinn, Estonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all’informazione ambientale – Nozione di informazione ambientale – Dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste – Eccezioni – Tutela delle relazioni internazionali – Tutela dell’ambiente – Qualità dell’informazione ambientale»






I. Introduzione

1. La direttiva sull’informazione ambientale (2) dà origine al diritto di chiunque di conoscere l’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste? Nel presente procedimento occorre rispondere a tale quesito.

2. L’Agenzia per l’ambiente dell’Estonia raccoglie, a intervalli regolari, presso tali posti di campionamento permanenti, dati che costituiscono campioni rappresentativi al fine di trarre conclusioni sullo stato generale delle foreste. L’ubicazione degli stessi deve rimanere riservata per evitare che l’habitat di tali siti venga manipolato e che questi ultimi perdano così il loro carattere rappresentativo.

3. Come è noto, ai sensi della direttiva sull’informazione ambientale è possibile tuttavia richiedere alle autorità pubbliche la divulgazione di informazioni ambientali senza dimostrare un interesse specifico. Qualora si confermi che i dati relativi all’ubicazione di cui trattasi sono informazioni ambientali, si pongono tuttavia questioni di difficile risoluzione su eventuali eccezioni a tale diritto, in particolare se la cooperazione internazionale nell’ambito degli inventari forestali o la tutela dell’ambiente giustifichino il trattamento riservato di tali dati. Occorre inoltre analizzare quale rilevanza sia attribuita dalla direttiva sull’informazione ambientale al rischio che la divulgazione dell’ubicazione possa compromettere la qualità dell’inventario forestale.

II. Contesto normativo

A. Convenzione di Aarhus

4. Il diritto di accesso alle informazioni ambientali è sancito nella Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (3) (in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»), sottoscritta dalla Comunità il 25 giugno 1998 ad Aarhus (Danimarca) (4).

5. L’articolo 2, paragrafo 3, di tale convenzione definisce la nozione di «informazioni ambientali» come segue:

«Ai fini della presente convenzione, si intende per:

(…)

3) “informazioni ambientali”, qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:

a) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati e l’interazione fra questi elementi;

(…)».

6. L’articolo 4 di tale convenzione disciplina il diritto di accesso alle informazioni ambientali. All’articolo 4, paragrafi 3 e 4, sono previste le eccezioni:

«3. Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta:

(…)

c) se riguarda documenti ancora in corso di elaborazione o comunicazioni interne delle autorità pubbliche, qualora tale deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni.

4. Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta, qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare:

(…)

b) le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;

(…)

h) l’ambiente cui si riferiscono le informazioni, ad esempio i luoghi di riproduzione di specie rare.

I motivi di diniego di cui sopra devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché dell’eventuale attinenza delle informazioni con le emissioni nell’ambiente».

B. Direttiva sull’informazione ambientale

7. Gli obiettivi connessi all’accesso all’informazione ambientale si possono desumere dal considerando 1 della direttiva sull’informazione ambientale:

«Un rafforzamento dell’accesso del pubblico all’informazione ambientale e la diffusione di tale informazione contribuiscono a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l’ambiente».

8. Il considerando 16 riguarda il rifiuto di fornire informazioni ambientali:

«Il diritto all’informazione implica che la divulgazione dell’informazione sia ritenuta un principio generale e che alle autorità pubbliche sia consentito respingere una richiesta di informazione ambientale in casi specifici e chiaramente definiti. Le ragioni di rifiuto dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva, ponderando l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni con l’interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle (…)».

9. La qualità dell’informazione ambientale e il metodo per la sua raccolta sono oggetto del considerando 20 della direttiva sull’informazione ambientale:

«Le autorità pubbliche dovrebbero sforzarsi di garantire che l’informazione ambientale, quando è raccolta da loro o per loro conto, sia comprensibile, precisa e confrontabile. Poiché rappresenta un fattore importante per valutare la qualità dell’informazione fornita, anche il metodo utilizzato per la raccolta dell’informazione dovrebbe essere divulgato su richiesta».

10. L’articolo 2 della direttiva sull’informazione ambientale definisce in particolare la nozione di informazione ambientale come segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) “informazione ambientale” qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente:

a) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

b) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente di cui alla lettera a);

(...)».

11. Dall’articolo 3 della direttiva sull’informazione ambientale risulta il diritto di accesso all’informazione ambientale:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.

2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 4 (…) l’informazione ambientale è messa a disposizione del richiedente».

12. Le eccezioni al diritto di accesso sono disciplinate all’articolo 4 della direttiva sull’informazione ambientale:

«1. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta nei seguenti casi:

(…)

d) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti;

(…)

2. Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto;

b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

(…)

h) alla tutela dell’ambiente cui si riferisce l’informazione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare.

I motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l’interesse tutelato dal rifiuto. (…)».

13. L’articolo 8 della direttiva sull’informazione ambientale riguarda la qualità dell’informazione e i metodi per raccoglierla:

«1. Gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affinché tutte le informazioni raccolte dagli stessi o per loro conto siano aggiornate, precise e confrontabili.

2. Qualora venga loro richiesto, nella risposta a una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera b), le autorità pubbliche indicano al richiedente dove possono essere reperite le informazioni, se disponibili, relative al procedimento di misurazione, compresi i metodi di analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi utilizzati per raccogliere l’informazione, ovvero fanno riferimento alla procedura normalizzata utilizzata».

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

14. Dal 1999 l’Agenzia per l’ambiente resistente elabora in Estonia l’inventario nazionale delle foreste. Il suo obiettivo principale consiste nella creazione di una panoramica statistica sullo stato, sulla situazione e sull’utilizzazione delle foreste in Estonia, nonché sull’uso del territorio e i suoi cambiamenti. Esso costituisce un metodo per rilevare oggettivamente le superfici forestali di maggiori dimensioni nel modo meno oneroso possibile. I dati di misurazione sono rilevati e le valutazioni sono effettuate su superfici di campionamento accorpate in gruppi, situate sui lati di particelle quadrate [cosiddetti «traktid» (tratti)] che misurano 800 x 800 m (64 ha). Le particelle sono divise in permanenti e temporanee. Conformemente alle condizioni di un campionamento...

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