Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 26 October 2023.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62022CC0752 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2023:819 |
| Date | 26 October 2023 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentate il 26 ottobre 2023 (1)
Causa C‑752/22
EP
contro
Maahanmuuttovirasto
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia)]
«Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Condizioni di soggiorno del soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro – Articolo 22, paragrafo 3 – Tutela rafforzata contro l’allontanamento – Cittadino di un paese terzo, soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro, il cui soggiorno nel territorio di un altro Stato membro è irregolare – Decisione di rimpatrio corredata da un divieto d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, paragrafo 2 – Cittadino di un paese terzo titolare di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro»
I. Introduzione
1. Il cittadino di un paese terzo che ha acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2003/109/CE (2) beneficia in un altro Stato membro, nel cui territorio entri in violazione di un divieto d’ingresso emanato nei suoi confronti, della tutela rafforzata contro l’allontanamento derivante dall’articolo 12 e dall’articolo 22, paragrafo 3, di detta direttiva?
2. Questa è, in sostanza, la questione sollevata dal rinvio pregiudiziale in esame.
3. La questione di cui trattasi si inserisce nell’ambito di una controversia che oppone EP, cittadino russo che ha acquisto lo status di soggiornante di lungo periodo in Estonia, al Maahanmuuttovirasto (Ufficio nazionale per l’immigrazione, Finlandia) (in prosieguo: l’«Ufficio») con riferimento alla legittimità della decisione di allontanamento verso la Federazione russa adottata nei confronti dell’interessato e corredata da un divieto di ingresso nello spazio Schengen (in prosieguo: la «decisione controversa»), limitato in seguito al territorio nazionale. Benché l’Ufficio abbia fondato la sua decisione sulle disposizioni di cui alla direttiva 2008/115/CE (3), il Korkein hallinto‑oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) si chiede se l’Ufficio non fosse tenuto, invece, a dare attuazione alle misure in materia di protezione rafforzata contro l’allontanamento previste, a favore dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, all’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2003/109.
4. Nella presente causa, la Corte è quindi chiamata ancora una volta a pronunciarsi sulla questione della coesistenza, nei confronti dello stesso cittadino di un paese terzo, di un divieto di ingresso emanato da uno Stato membro e di un valido permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro (4). Nella fattispecie, la causa illustra le difficoltà connesse alla valutazione dei rispettivi ambiti di applicazione delle direttive 2003/109 e 2008/115, che la Commissione europea non ha peraltro mancato di rilevare nel quadro della sua attuale proposta di novellazione della direttiva 2003/109 (5). Le proposte da essa oggi formulate al riguardo mirano a garantire una maggiore coerenza e una migliore complementarità tra i due testi di legge (6).
5. Nelle presenti conclusioni, che, conformemente alla domanda della Corte, si concentreranno sulla prima questione pregiudiziale, spiegherò le ragioni per cui ritengo che il diritto di soggiorno derivato dallo status di soggiornante di lungo periodo, di cui beneficia il cittadino di un paese terzo in un primo Stato membro, e la protezione che ne deriva, in un altro Stato membro, possano essere esercitati solo qualora detto cittadino abbia ottenuto in quest’ultimo un permesso di soggiorno. Dedurrò dalla mia analisi che l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che esso non disciplina le condizioni di adozione, da parte di uno Stato membro, di una decisione di allontanamento di un tale cittadino quando quest’ultimo è entrato nel suo territorio in violazione di un divieto di ingresso pronunciato nei suoi confronti per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
6. L’articolo 1 della direttiva 2003/109, intitolato «Oggetto», così dispone:
«Scopo della presente direttiva è stabilire:
a) le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi;
b) le norme sul soggiorno di cittadini di paesi terzi in Stati membri diversi da quello in cui hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo».
7. L’articolo 2, lettere da b) a d), di detta direttiva, intitolato «Definizioni», è formulato come segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
b) “soggiornante di lungo periodo”, il cittadino di paese terzo titolare dello status di soggiornante di lungo periodo di cui agli articoli da 4 a 7;
c) “primo Stato membro”, lo Stato membro che ha conferito per primo lo status di soggiornante di lungo periodo al cittadino di paese terzo;
d) “secondo Stato membro”, qualsiasi Stato membro, diverso da quello che per primo ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo al cittadino di paese terzo, nel cui territorio il soggiornante di lungo periodo esercita il diritto di soggiorno».
8. L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi, dal titolo «Campo di applicazione», al suo paragrafo 1 così dispone:
«La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro».
9. Il capo II della direttiva 2003/109 comprende gli articoli da 4 a 13. Esso enuncia le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi; l’obiettivo è quello di favorire l’integrazione di detti cittadini per promuovere la coesione economica e sociale, conformemente ai considerando 4 e 6 di detta direttiva.
10. Ai sensi dell’articolo 12 di detta direttiva, intitolato «Tutela contro l’allontanamento»:
«1. Gli Stati membri possono decidere di allontanare il soggiornante di lungo periodo esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza.
(...)
3. Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti del soggiornante di lungo periodo, lo Stato membro considera i seguenti elementi:
a) la durata del soggiorno nel territorio;
b) l’età dell’interessato;
c) le conseguenze per l’interessato e per i suoi familiari;
d) i vincoli con il paese di soggiorno o l’assenza di vincoli con il paese d’origine.
(...)».
11. Il capo III della direttiva 2003/109, rubricato «Soggiorno negli altri Stati membri», contiene gli articoli da 14 a 23. Esso mira a stabilire le condizioni di esercizio del diritto di soggiorno da parte di un beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo negli Stati membri diversi da quello che gli ha concesso detto status al fine di contribuire, conformemente al considerando 18 di detta direttiva, alla realizzazione effettiva del mercato interno in quanto spazio in cui è garantita a tutti la libertà di circolazione.
12. L’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:
«Il soggiornante di lungo periodo acquisisce il diritto di soggiornare, per un periodo superiore a tre mesi, nel territorio di qualsiasi Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente capo».
13. L’articolo 15 della medesima direttiva, rubricato «Condizioni prescritte per il soggiorno in un secondo Stato membro», al suo paragrafo 1, primo comma, così dispone:
«Quanto prima e comunque entro tre mesi dall’ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il soggiornante di lungo periodo presenta domanda di permesso di soggiorno alle autorità competenti di questo Stato».
14. L’articolo 22 della direttiva 2003/109, intitolato «Revoca del titolo di soggiorno e obbligo di riammissione», prevede quanto segue:
«1. Finché il cittadino di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo, il secondo Stato membro può decidere di rifiutare di rinnovare o decidere di revocare il titolo di soggiorno e obbligare l’interessato e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislatura nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio nei casi seguenti:
a) per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 17;
b) quando cessano di sussistere le condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16;
c) quando il cittadino di un paese terzo non soggiorna legalmente in detto Stato membro.
2. Se il secondo Stato membro adotta uno dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari. Il secondo Stato membro notifica la sua decisione al primo Stato membro.
3. Fino a che il cittadino di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo e, fatto salvo l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 2, il secondo Stato membro può adottare la decisione di allontanare detto cittadino dal territorio dell’Unione [europea] in conformità e in base alle garanzie dell’articolo 12, per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
In detti casi, quando adotta la decisione di cui sopra, il secondo Stato membro consulta il primo Stato membro.
Allorché...
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